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sabato 27 marzo 2010

Codice di autoregolamentazione nelle formazione delle liste

Con CIRCOLARE N. 22/10 del 23/02/2010, la Prefettura di Rovigo ha reso noto che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha approvato all’unanimità, nella seduta del 18 febbraio 2010, una “ Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ”.
Tale Relazione, contiene un Codice di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, proposto per l’adesione su base volontaristica, ai partiti, alle formazioni politiche e alle liste civiche in vista della prossima tornata elettorale.

Scarica la Circolare (pdf)
Vai al Verbale della Commissione

Regionali 2010. Le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione

Per agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le istruzioni per

• l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale
Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
Scarica direttamente (pdf, 2,64 MB)

mercoledì 24 marzo 2010

E' on line Normattiva, il portale pubblico delle leggi in vigore

È on line dal 19 marzo Normattiva, la banca dati pubblica delle leggi in vigore in Italia. Accessibile gratuitamente, consente di reperire, sempre in modalità 'free', cioè senza bisogno di abbonarsi a pagamento, anche le versioni precedenti di normative poi modificate, o le disposizioni poi abrogate.

Il portale nasce da un progetto interistituzionale affidato dalla legge (legge n.388/2000, articolo 107) a Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati e finalizzato alla informatizzazione e alla classificazione della normativa vigente, offerta alla libera consultazione.
A fare la differenza rispetto ad altri data base è anche l'aggiornamento entro 1 ora dalla pubblicazione delle nuove norme da parte della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. L'aggiornamento delle norme modificate dovrebbe essere effettuato, invece, entro i successivi 3 giorni o nei successivi 15 nell'ipotesi di numerose modifiche.

Per quanto riguarda la completezza della banca dati, l'obiettivo, secondo il timing pubblicato sul sito, è quello di mettere on line entro il 2014 tutta la normativa statale dalla nascita dello Stato unitario, per un totale di circa 75.000 atti secondo una stima al 31 dicembre 2009.

Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno
Vai al Portale

venerdì 19 marzo 2010

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

Il Decreto Legge 5/3/2010 n. 29 (G.U. 6/3/2010 n. 54)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010

Un decreto che alla fine è risultato inutile ma che può essere fonte di problemi per il futuro. Spero che non venga convertito in legge.
A "imperitura memoria" ne riporto il testo.

----inizio documento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonchè dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purchè autorizzata.

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3
Entratra in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

----fine documento

giovedì 18 marzo 2010

Occhio al... Registro Italiano in Internet

Un sedicente "Registro italiano in Internet per le imprese" sta inviando, a enti e imprese, lettere con le quali si chiede, apparentemente, la verifica dei dati relativi alla propria attivita': i moduli sono in realta' una proposta di contratto per adesione per la fornitura di un servizio a pagamento (nel mio caso € 958,00). Tentativi analoghi sono stati effettuati nel 2005 e nel 2007. Ora ci riprovano.
Quindi ... MASSIMA ATTENZIONE!!!!!
Per approfondimenti, consulare questi link:
http://www.nic.it/tutto-sul.it/news/attenzione-alle-lettere-del-registro-italiano-in-internet-per-le-imprese
http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=21866
http://punto-informatico.it/2019485/PI/Commenti/occhio-al-registro-italiano-internet.aspx
http://punto-informatico.it/2306263/PI/News/registro-italiano-internet-ritorno.aspx
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/Dsap_pi.nsf/a0d111d6626f957fc125652a00315873/f91306f2c7aa4454c125746b0048829b?OpenDocument&Highlight=2,958