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giovedì 30 luglio 2009

Sicurezza e anagrafe. Sarà istituito il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

La legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) modifica anche l'art. 2 della legge anagrafica.
Infatti, all'art. 3, commi 38 e 38, si legge:

38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».

La legge sulla sicurezza pubblica e l'anagrafe. Integrato l'art. 1 della legge anagrafica.

Oltre a produrre modifiche alle procedurre in materia di stato civile (integrato l'art. 116 del c.c.) la legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) avrà effetti anche sulla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
La legge 94/2009 entrerà in vigore il prossimo 8 agosto.

Il comma 18 dell'art. 1, dispone:
All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

Pertanto, l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, diventa:

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

Pubblicazione del Nuovo Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile

Dal 29 luglio è disponibile presso il sito del CNSD la nuova edizione del Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, intitolato "Il Regolamento dello Stato Civile: guida all'applicazione". Sono ben 148 pagine contenenti le prescrizioni vigenti in materia. Utilissimo, da scaricare.
Vai alla pagina dedicata al download (il documento è in formato Ms Word).

martedì 28 luglio 2009

La legge sulla sicurezza pubblica e il matrimonio. Integrato l'art. 116 del codice civile

La L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) che entrerà in vigore il prossimo 8 agosto 2009, avrà riflessi anche per quanto riguarda il matrimonio dello straniero in Italia.

Il comma 15 dell'art. 1 recita:
All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Pertanto, l'art. 116 del c.c. diventerà (dall'8 agosto):

Art. 116 - MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO
1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
2. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli art. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

sabato 25 luglio 2009

Documenti di riconoscimento e di identità.


Talvolta capita di interrogarci sulla validità di documenti di riconoscimento diversi dalla carta d'identità.

Per avere un promemoria a portata di mano riporto l'art. 35 del DPR 28-12-2000 n. 445 che, al comma 2, elenca tutti i documenti equipollenti alla carta d'identità.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità

....

Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

venerdì 24 luglio 2009

Pubblicazione della circolare 18/2009 - Direttiva n. 2004/38 CE - Linee guida della Commissione Europea

Dal sito del CNSD:

Pubblicata la circolare 18/2009 recante "Direttiva n.2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione Europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".

Documenti da consultare presso il CNSD:

Linee guida della Commissione Europea
Circolare 18/2009

Trovare velocemente i consolati italiani

Di tanto in tanto i siti vengono ristrutturati e non sempre, dopo la ristrutturazione, le informazioni si trovano più agevolmente. È il caso della pagina di ricerca delle nostre rappresentanze all'estero.
Alla fine comunque, presso il Ministero degli affari Esteri, la si trova senza ammattire. Per raggiungere direttamente la pagina di ricerca clicca qui.

lunedì 20 luglio 2009

Cittadinanza: riconoscimento a connazionali di origine ebraica che ne furono privati a causa delle leggi razziali

Nei giorni scorsi la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni della provincia copia della Circolare del Ministero dell'Interno K.33 in data 15/06/2009.
Il documento è reperibile (non proprio facilmente) sul sito del ministero.

Accedi alla notizia
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Poiché è sempre possibile che i documenti vengano spostati e che il link sopra indicato diventi inconsistente, riporto di seguito il testo della Circolare.

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Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

PROT. N. K.33 – Roma 15 GIU 2009

LETTERA CIRCOLARE

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati per effetto delle leggi razziali.

È stato di recente sollevato il problema del riconoscimento della cittadinanza italiana a ex connazionali, di origine ebraica, che, privati del nostro status civitatis, lasciarono l'Italia a causa delle leggi razziali e acquistarono la cittadinanza dello Stato ospitante.
L'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381 e l'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 stabilivano infatti che: “le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono revocate”.
In applicazione dei suddetti articoli vennero privati della cittadinanza italiana tutti i cittadini ebrei naturalizzati italiani sia in forza dei Trattati di pace di San Germano (10 settembre 1919), di Rapallo (12 novembre 1920) e di Losanna (24 luglio 1923) e delle speciali norme emanate in relazione ai predetti trattati, che ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555, cioè in tutti quei casi in cui l'acquisto dello status civitatis era avvenuto mediante un formale provvedimento di concessione adottato nell'esercizio di un potere discrezionale.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale il R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 reintegrò i nostri ex connazionali di origine ebraica in tutti i diritti civili e politici, restituendo loro la cittadinanza italiana.
In particolare l'art. 2 prevedeva che erano nulli i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati ai sensi delle precitate leggi razziali del 1938 e che, pertanto, tutti coloro che l'avevano perduta la riacquistavano di pieno diritto con effetto “ex tunc”.
Nel frattempo però molti dei nostri connazionali, privati della cittadinanza italiana per i predetti motivi, si erano trasferiti all'estero e, ritenendo di versare in condizione di apolidia, spinti dalla necessità di avere uno status civitatis, acquistarono la cittadinanza del Paese di emigrazione.
Poiché nel loro comportamento non può ravvisarsi una scelta volontaria e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana, non si ritiene in tali casi concretizzata l'ipotesi di perdita prevista dall'art. 8 della legge n. 555/1912, salvo espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Pertanto si esprime l’avviso che costoro, ove non abbiano all'epoca espresso la volontà di perdere la cittadinanza italiana, la abbiano conseguentemente trasmessa ai loro discendenti.
Attesa la particolare rilevanza della questione rappresentata, si invitano i competenti Uffici a voler dare le opportune disposizioni affinché il contenuto della presente venga portato a conoscenza dei Signori Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di spettanza.
Il Ministero degli Affari Esteri è pregato di fornire analoghe direttive alla propria rete diplomatico-consolare all'estero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Mario Morcone)


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giovedì 16 luglio 2009

Alienazione beni mobili registrati. Autenticazione delle sottoscrizioni.

Il Ministero spinge per un ritorno al Repertorio. Non è obbligatorio ma "opportuno".

Pubblico di seguito il testo della Circolare del Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/6/2009 n. 2/2009, in materia di sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati. Purtroppo non dispongo del testo della scheda citata nella circolare, scheda che però è stata inviata dalla Prefettura di Rovigo ai comuni della provincia.
La Prefettura di Rovigo ha segnalato altresì il link per raggiungere la guida: Autenticazione atti di vendita e di costituzione di ipoteca predisposta dall'Aci. La guida è ad uso generale e non esclusivamente rivolta ai Comuni.

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Com'è noto l'art. 7 del decreto legge n. 223 del 4.7.2006, come convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006, prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere richiesta agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista (STA), che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. In una recente nota, l'ACI, cui il Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante sul PRA, ha demandato il compito di regolamentare la materia al fine della trascrizione degli atti nel predetto Pubblico Registro, ha segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali, chiedendo l'intervento del predetto Ministero dell'Interno, per garantire modalità di attuazione uniformi delle disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini. A tal fine ha predisposto la scheda sintetica che si allega, nella quale sono riportati gli elementi essenziali che deve contenere l'autentica degli atti di vendita da trascrivere al P R A. In merito alla sottoscrizione da parte di soggetti impossibilitati alla firma, il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione hanno precisato di recente che l'art. 4 del DPR 445/2000 si applica a tutte le dichiarazioni rese da coloro i quali non sanno firmare o non possono firmare, vale a dire a tutti i soggetti capaci di intendere e di volere che non siano in grado di sottoscrivere un atto, a prescindere dalla causa impeditiva. In tali ipotesi la dichiarazione è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere senza intervento di testimoni. L'art. 4 della n. 18/1975, si applica, invece, in un ambito più limitato, con riferimento alle persone non vedenti, le quali peraltro sono garantite, in merito all'esatto contenuto dell'atto da sottoscrivere, dalla presenza dei testimoni. Circa l'indicazione del numero di repertorio delle autentiche, sebbene non sia un requisito richiesto dalla legge n. 248/2006, il Ministero della Giustizia ne ritiene opportuna l'adozione per individuare la data certa degli atti posti in essere, nell'interesse sia degli autenticatori sia del cittadino, qualora sorgessero controversie in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA.

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Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

Nel post D.P.R. 5-5-2009 n. 79, "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" citavo l'emanazione della CIRCOLARE Numero 15/2009, in data 09/07/2009, da parte del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, fornendone il link presso il sito del CNSD.
Poiché dispongo ora del testo della circolare in formato elettronico, la riporto di seguito.

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Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

OGGETTO: DPR n. 79 del 5 maggio 2009 recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" (G.U. n. 150 del 1/7/2009).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150, del 1° luglio 2009, è stato pubblicato il DPR del 5 maggio 2009, n. 79, recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile", che entrerà in vigore il 16 luglio p.v..
Il successivo articolo 2, modifica l'art. 1, comma 3, del DPR n. 396/2000, attribuendo al sindaco il potere di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile anche ai dipendenti del comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, "...in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate.. . ".
Entrambe le norme introducono una deroga alle disposizioni previgenti, che consentivano la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile soltanto al personale di ruolo, o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo alle Amministrazioni comunali - in casi eccezionali - la possibilità di affidare le delicate mansioni a dipendenti assunti con contratto a termine, allo scopo di rafforzare gli uffici demografici per erogare ai cittadini servizi più celeri ed efficienti.
Nell'evidenziare che siffatta deroga è limitata al verificarsi di situazioni di natura straordinaria e temporanea - quali ad esempio l'esigenza di smaltimento di lavoro arretrato, nonché di regolarizzazione dei registri dello stato civile - si rileva opportuno soffermarsi sulla necessità di assicurare che i dipendenti in questione abbiano all'uopo preventivamentericevuto un'idonea formazione, che è assolutamente propedeutica ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei servizi d'anagrafe e di stato civile.
La funzione di registrazione degli eventi più importanti della vita delle persone - svolta per conto dello Stato dagli uffici demografici - richiede, infatti, una preparazione ed una professionalità di elevato spessore, atteso che la stessa è in grado di incidere direttamente sul riconoscimento di status personali e sui diritti fondamentali dell'individuo tutelati da norme di rango costituzionale.
Ciò posto, con specifico riferimento agli operatori degli uffici anagrafici, l'applicazione della nuova disciplina presuppone che la delega delle relative funzioni venga subordinata al possesso di un'idonea formazione (sotto il profilo giuridico e dal punto di vista tecnico informatico), acquisita sia mediante la frequentazione di appositi corsi professionali che garantiscano un'adeguata conoscenza della materia, che attraverso lo svolgimento di un congruo periodo di tirocinio nel settore.
Tali requisiti dovranno essere puntualmente indicati nell'atto di delega, ove dovrà essere specificata la tipologia del corso frequentato, unitamente alle esigenze straordinarie che hanno motivato il ricorso al personale in questione, ed alla scadenza della delega stessa.
Per quanto riguarda le funzioni di stato civile, attesa la delicatezza e la complessità della materia, che va ad incidere, come sopra evidenziato, sullo status dei soggetti, le esigenze straordinarie richiamate dal legislatore devono essere specificate nel provvedimento di delega, che va comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 396/2000 e che deve altresì contenere il limite temporale della delega.
Detto atto di delega presuppone il superamento dell'apposito corso organizzato e disciplinato secondo i criteri e le modalità indicati dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del DPR n.396/2000; DM 19 ottobre 2004) ferma restando l'inapplicabilità del disposto di cui al comma 3, dell'art. 4, che resta riferito solo ai dipendenti a tempo indeterminato.
In relazione a quanto suesposto, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci sulle modifiche normative in esame e sul contenuto della presente circolare, nonché di verificarne il corretto adempimento sia in sede di approvazione della delega delle funzioni di ufficiale d'anagrafe, prevista dall'art. 3, della legge n. 1228/1954, sia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9 del DPR n. 396/2000.

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mercoledì 15 luglio 2009

Vigilanza anagrafica, entro il 31 luglio 2009

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al sistema informatizzato di vigilanza anagrafica - anno 2008 - è prorogato al 31 luglio 2009.
Vedi notizia presso il CNSD.

martedì 14 luglio 2009

D.P.R. 5-5-2009 n. 79, "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

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D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.
Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».

Art. 2. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Sulla materia è stata emanata la CIRCOLARE Numero 15/2009, in data 09/07/2009, da parte del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, reperibile sul sito del CNSD. Clicca qui per visualizzarla direttamente.