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sabato 28 febbraio 2009

Censimenti 2010-2011, risorse internet

Spero non ci sia bisogno di consultarli ma, nel caso si rendesse necessario farlo, pubblico i link di Eurostat (solo in inglese, francese e tedesco: forza che siamo cittadini europei) e del Regolamento (CE) n. 763/2008.

venerdì 27 febbraio 2009

Censimenti 2010-2011, riunione a Rovigo martedì 3 marzo 2009

Censimenti in arrivo e cominciano le prime attività formative. I Comuni della provincia con popolazione fino a 20.000 abitanti, sono invitati a partecipare a una prima riunione che avrà luogo a
Rovigo
Sala del Palazzo della Gran Guardia, Piazza Vittorio Emanuele II (angolo v. C. Battisti)
martedì 3 marzo 2009 dalle ore 9,00 alle 16,30
Per posta elettronica sono state ancipate le presentazioni che verranno esposte durante l'incontro ma siamo stati invitati anche a visionare alcune letture consigliate, un malloppo assai consistente che si può scaricare dal sito http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/documenti2007.html .
I documenti da scaricare e, possibilmente, da leggere sono il numero 5, il numero 9 e il numero 10.

Certo che il martedì è il giorno meno opportuno per organizzare, a Rovigo, una riunione in pieno centro. Buon 'travaglio' a tutti :-)

mercoledì 25 febbraio 2009

Europee 2009, arriva il quorum del 4%

Non che sposti qualcosa per quanto riguarda il lavoro degli uffici elettorali comunali (a livello politico è invece molto importante) ma poiché ne è stato pubblicato il testo, riporto di seguito la legge 20 febbraio 2009, n.10, che introduce, anche per le europee, il quorum del 4% per l'attribuzione dei seggi.

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 44 del 23-02-2009

LEGGE 20 febbraio 2009, n.10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul pianonazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche lecifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

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martedì 24 febbraio 2009

Elezioni europee 2009. Elettori comunitari residenti. La notizia sul sito del proprio comune.

Nel precedente post " Elezioni europee 2009. La Circolare n. 2 del Ministero " ho fornito i link alla circolare del Ministero dell'Interno riguardante la possibilità, per i cittadini comunitari, di votare, presso il comune di residenza, i candidati italiani in lizza per le elezioni europee del 6 e 7 giugno prossimi.
La circolare chiede ai comuni, tra le altre cose, di pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Per quanto riguarda il sito del comune di Castelguglielmo, dove lavoro, ho inserito il testo del manifesto tipo nella homepage. Insomma un semplice copia e incolla. Del resto il manifesto informativo è chiaramente comprensibile e non valeva la pena spendere altro tempo.
Se vuoi dare un'occhiata clicca qui.

lunedì 23 febbraio 2009

Elezioni europee 2009. Decreto Legge n. 408/1994

In vista delle prossime scadenze può essere utile il testo aggiornato delle norme del DL 24 giugno 1994, n. 408, "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo", che mantengono la loro validità anche per le prossime elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.
D.L. 24 giugno 1994, n. 408
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (1);
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (2).
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.
9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

(1) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.(2) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.
3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.
1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.
7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (3).

(3) Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004

lunedì 9 febbraio 2009

Elezioni amministrative ed europee del 2009. Circolare n. 4/2009 del Ministero dell'Interno

Con la Circolare n. 6/09/UEP la Prefettura di Rovigo ci ha trasmesso il testo della circolare n. 4/2009 in data 03/02/2009 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.
Poiché riguarda l'argomento 'caldo' delle elezioni amministrative ed europee del prossimo giugno e non avendo trovato il testo della stessa presso il Ministero dell'Interno, riporto la circolare prefettizia.


Prefettura di Rovigo - Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 2103/2009/Area II^ - U.E.P.
Rovigo 4 febbraio 2009

- AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI


- AI SIGG. PRESIDENTI
DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

ROVIGO-ADRIA

OGGETTO: Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 4/2009 del 3 febbraio 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito al Decreto-legge n. 3/2009, concernente “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”:
“””””””””””SI RENDE NOTO CHE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 22 DEL 28 GENNAIO 2009 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N. 3, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL’ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE”.
IL PROVVEDIMENTO, DI CARATTERE TRANSITORIO, RISULTA COSÌ SCHEMATICAMENTE COMPOSTO:
A) L’ARTICOLO 1 SULL’EVENTUALE, CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE;
B) L’ARTICOLO 2 SUL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE FUORI DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA, PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA;
C) L’ARTICOLO 3 SUL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO, PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI, IN OCCASIONE DI REFERENDUM;
D) L’ARTICOLO 4 SULLA FUNZIONALITÀ DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI;
E) L’ARTICOLO 5 SULLA COPERTURA FINANZIARIA E L’ARTICOLO 6 SULL’ENTRATA IN VIGORE.

L’ARTICOLO 1, IN UNA DOVEROSA OTTICA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, INTRODUCE DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE, NELL’ANNO 2009, IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA CON IL PRIMO TURNO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE.
L’INTERVENTO NORMATIVO RISULTA NECESSARIO PERCHÈ, CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 16 APRILE 2002, N. 62, NON È PIÙ POSSIBILE, A LEGISLAZIONE VIGENTE, PROCEDERE AL CONTESTUALE SVOLGIMENTO DEL CICLO GENERALE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON LE CONSULTAZIONI EUROPEE, A SUO TEMPO CONSENTITO DALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE CON IL DECRETO-LEGGE N. 300/1994, CONVERTITO DALLA LEGGE 16 LUGLIO 1994, N. 453.
INFATTI, L’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), DI TALE DECRETO-LEGGE RINVIA, PER GLI ORARI DI VOTAZIONE, ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E, QUINDI, ANCHE ALL’ART. 64-BIS DEL D.P.R. N. 361/1957 (INTRODOTTO SUCCESSIVAMENTE DALLA LEGGE N. 62/2002) SECONDO CUI LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE TERMINANO ALLE ORE 15 DEL LUNEDÌ.
PER LE ELEZIONI EUROPEE, TUTTAVIA, NON SI PUÒ PROLUNGARE IN ALCUN MODO L’ORARIO DI VOTAZIONE AL LUNEDÌ, ATTESO CHE L’ARTICOLO 9 DELL’ATTO RELATIVO ALL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, FIRMATO A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 1976 E APPROVATO CON LEGGE 6 APRILE 1977, N. 150, STABILISCE CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI DEVONO SVOLGERE LE ELEZIONI IN UNA DATA COMPRESA ENTRO UNO STESSO LASSO DI TEMPO TRA LA MATTINA DEL GIOVEDÌ E LA DOMENICA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.
PERTANTO, PER CONSENTIRE - ANCHE PER EVIDENTI RAGIONI FINANZIARIE E PER NON CHIAMARE TROPPE VOLTE ALLE URNE GLI ELETTORI IN DATE RAVVICINATE - L’ABBINAMENTO DEL CICLO GENERALE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, AGEVOLANDO IL PIÙ POSSIBILE L’ESERCIZIO DEL VOTO (E QUINDI NON CONCENTRANDOLO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA), SI RENDE NECESSARIO ANTICIPARE L’INIZIO DELLA VOTAZIONE PER TUTTE LE CONSULTAZIONI ABBINATE SIN DAL POMERIGGIO DI SABATO, PER POI CHIUDERE LA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA. CIÒ, ANALOGAMENTE A QUANTO AVVENUTO NEL 2004, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N.90/04 (ANCH’ESSO RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE).
PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE LA NORMA DI CUI ALLA LETTERA B) DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, IN BASE ALLA QUALE, AI FINI DEL COMPUTO DI TUTTI I TERMINI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE, SI CONSIDERA GIORNO DELLA VOTAZIONE QUELLO DELLA DOMENICA (ATTEGGIANDOSI QUELLO DEL SABATO COME MERA ANTICIPAZIONE).””””””

Considerata la notevole riduzione dell’arco temporale intercorrente tra la costituzione del seggio (prevista alle ore 9 del sabato) e l’inizio della votazione (fissato alle ore 15 del sabato), si pregano le SS.LL. di voler adottare ogni opportuna iniziativa – valutando eventuali disfunzioni verificatesi in occasione delle precedenti consultazioni del 2004 – al fine di garantire l’assoluta regolarita’ del procedimento, con la tempestiva costituzione del seggio ed il puntuale inizio delle operazioni di voto.

“””””””””””LA SUDDETTA ANTICIPAZIONE DELL’INIZIO DELLA VOTAZIONE AL SABATO DETERMINA L’ESIGENZA DI APPORTARE, SEMPRE IN VIA TRANSITORIA, ALCUNE MODIFICHE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE.
TRA QUESTE, SI SEGNALANO: L’ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA DELL’AFFISSIONE AL QUARANTACINQUESIMO GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO DELLA VOTAZIONE ANCHE DEL MANIFESTO RECANTE L’ANNUNCIO DELL’AVVENUTA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA; LA FISSAZIONE ALLE ORE 7,30 DEL SABATO DEL TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.P.R. N. 361/57; LA DETERMINAZIONE, ALLE SUCCESSIVE ORE 9 DEL SABATO STESSO, DELL’ORARIO DI COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI, TRA CUI LA TIMBRATURA DELLE SCHEDE.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE, INOLTRE, SUL DISPOSTO DI CUI ALLE LETTERE G) E H) DEL MEDESIMO COMMA 1, CHE MODIFICANO, SEMPRE IN VIA TRANSITORIA, GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI NON CONSEGNATE O DEI RELATIVI DUPLICATI, NONCHE’ I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI TUTTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA LEGGE 13 MARZO 1980, N.70, CONCERNENTE GLI ONORARI PREVISTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ESSENDO QUESTI COMMISURATI ALLE DUE GIORNATE DI VOTAZIONE, A DIFFERENZA DI QUELLI ORIGINARIAMENTE STABILITI IN CASO DI SVOLGIMENTO IN UNA GIORNATA DELLE SOLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA.
QUANTO AGLI ORARI DEGLI SCRUTINI, GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PROCEDERANNO ALLO SCRUTINIO PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO LA DOMENICA SERA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEL RISCONTRO DEI VOTANTI PER TUTTE LE CONSULTAZIONI CHE HANNO AVUTO LUOGO. LO SCRUTINIO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI HA INIZIO ALLE ORE 14 DEL LUNEDI’ SUCCESSIVO AL GIORNO DELLA VOTAZIONE, DANDO PRECEDENZA ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E POI, SENZA INTERRUZIONE, DI QUELLE PER LE ELEZIONI COMUNALI (LETTERA M DEL MEDESIMO COMMA 1).
ALLO SCOPO DI EVITARE RISCHI DI DISORIENTAMENTO DEL CORPO ELETTORALE, I MEDESIMI GIORNI E ORARI DI VOTAZIONE SONO CONFERMATI ANCHE IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, FERMO RESTANDO, TUTTAVIA, L’INIZIO DELLO SCRUTINIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DI DOMENICA.

ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE MATURATE NEL 2006 E NEL 2008 (DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006, N. 22, E DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2008, N. 30), CON GLI ARTICOLI 2 E 3 VIENE DETTATA UNA SOLUZIONE NORMATIVA, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE, PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI (MILITARI ED APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA IMPEGNATI IN MISSIONI INTERNAZIONALI, DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI REGIONI O DI PROVINCE AUTONOME E LORO FAMILIARI CONVIVENTI NONCHÉ PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI E LORO FAMILIARI CONVIVENTI).
TALE INTERVENTO NORMATIVO, COME GLI ALTRI CITATI, PRESENTA ANCORA CARATTERE DI TRANSITORIETÀ, IN UN’OTTICA DI GARANZIA DELL’ESERCIZIO DEL VOTO PER GLI ELETTORI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE, MA ANCHE IN PROSPETTIVA DI UNA POSSIBILE, PIÙ AMPIA RIFLESSIONE ED EVENTUALE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MODALITÀ DI VOTO ALL’ESTERO.
LE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE STABILISCONO OPPORTUNAMENTE TERMINI E MODALITÀ CERTE E PERENTORIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLER ESERCITARE IL VOTO PER CORRISPONDENZA ALL’ESTERO, PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA E PER LA REVOCA DELLA SUDDETTA DICHIARAZIONE.
GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO VERRANNO, INFATTI, FORMATI SULLA BASE DI DETTA DICHIARAZIONE, DA FAR PERVENIRE - AL COMANDO O AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA OVVERO, PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI, DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO CONSOLARE - ENTRO E NON OLTRE IL TRENTACINQUESIMO GIORNO ANTECEDENTE ALLA DATA DELLA VOTAZIONE IN ITALIA.
LA NECESSITÀ DI RICHIEDERE COMUNQUE UNA RAVVICINATA ED ESPRESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È DETTATA DALL’ESIGENZA DI CERTEZZA DELLA PRESENZA ALL’ESTERO DEGLI ELETTORI IN QUESTIONE AL MOMENTO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA; TALE ESIGENZA NON PUÒ CHE ESSERE EFFICACEMENTE SODDISFATTA DALLA PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTA, APPOSITA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’INTERESSATO, DA REVOCARE, IN CASO DI RIENTRO SUL TERRITORIO NAZIONALE, ENTRO UN TASSATIVO TERMINE, PER CONSENTIRE IL REINSERIMENTO NELLE LISTE COMUNALI DEGLI ELETTORI CHE VOTANO IN ITALIA. TALE SISTEMA, TRA L’ALTRO, È GIÀ STATO ATTUATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2008.
GLI UFFICI CONSOLARI FORMANO GLI ELENCHI DEI DICHIARANTI SUDDIVISI PER COMUNE DI RESIDENZA, IN MODO DA RENDERE SPEDITE LE OPERAZIONI DI INOLTRO DEGLI ELENCHI MEDESIMI AI COMUNI INTERESSATI, AFFINCHÉ QUESTI ULTIMI ATTESTINO IL GODIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI CIASCUN ELETTORE, RIMETTENDO APPOSITA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO CONSOLARE ENTRO LE SUCCESSIVE VENTIQUATTRO ORE.
PER EVITARE IL RISCHIO DEL “DOPPIO VOTO” (POSSIBILE ANCHE PER I DIVERSI TEMPI DI ESERCIZIO DEL VOTO ALL’ESTERO E DI QUELLO SUL TERRITORIO NAZIONALE), SI STABILISCE CHE I NOMINATIVI DEI SUDDETTI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO DEBBANO ESSERE DEPENNATI DALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI RESIDENZA (IN CASO DI SVOLGIMENTO CONTESTUALE DI ALTRA CONSULTAZIONE SI PROVVEDE AD APPOSITE ANNOTAZIONI SULLE LISTE) E CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI, AD OPERA DEGLI UFFICI CONSOLARI, NELL’APPOSITO ELENCO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA.
PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 408, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 483/1994, GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO POSSONO FARE DOMANDA PER VOTARE NEI SEGGI “IN LOCO” ISTITUITI IN OGNI STATO DELL’UNIONE STESSA.
PERTANTO, L’ARTICOLO 2 DISCIPLINA, IN OCCASIONE DELLE SUDDETTE ELEZIONI, SOLO IL VOTO DEI TEMPORANEAMENTE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. SI CONFERMA LA SOLUZIONE, GIÀ ADOTTATA IN OCCASIONE DELLE POLITICHE 2008 (ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL D. L. N. 24/2008), DEL VOTO PER CORRISPONDENZA “PER LE CIRCOSCRIZIONI IN CUI È COMPRESO IL COMUNE OVE HANNO SEDE I CITATI ENTI DI APPARTENENZA” DA PARTE DEI MILITARI EFFETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE DI GRANDI UNITÀ, REGGIMENTI, BATTAGLIONI E EQUIVALENTI, O UNITÀ NAVALI, IMPIEGATI ORGANICAMENTE IN MISSIONI INTERNAZIONALI; GLI ALTRI ELETTORI TEMPORANEAMENTE FUORI DALL’UNIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA VOTANO, COME NELLE POLITICHE 2008, PER LA CIRCOSCRIZIONE IN CUI È COMPRESO IL COMUNE DI ROMA.
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO NONCHÉ QUELLE DI SCRUTINIO SONO AFFIDATE, PER EVIDENTI MOTIVI DI SEMPLICITÀ PROCEDIMENTALE, AI SEGGI ISTITUITI - DAI RISPETTIVI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO DEI CAPOLUOGHI DI CIRCOSCRIZIONE – PER LO SCRUTINIO DELLE ALTRE SCHEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE STESSA, VOTATE PRESSO I SEGGI ISTITUITI NEI PAESI DELL’UNIONE.IN TAL MODO, AL FINE DI GARANTIRE LA SEGRETEZZA DEL VOTO, SI PROCEDERÀ ALLO SCRUTINIO ASSOLUTAMENTE CONGIUNTO DI TALI ULTIME SCHEDE CON QUELLE VOTATE DAGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO.

L’ARTICOLO 3 DISCIPLINA IL VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE; LA NORMA PREVEDE L’UTILIZZAZIONE, PER EVIDENTI E INTUIBILI MOTIVI DI FUNZIONALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, DELLA STESSA PROCEDURA ADOTTATA CONTESTUALMENTE PER IL VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (LEGGE N. 459/01), COME GIÀ AVVENUTO IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA COSTITUZIONALE DEL 2006, UTILIZZANDO ANCHE PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO LA STESSA SCHEDA IN USO PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E PREVEDENDO L’EFFETTUAZIONE DELLO SCRUTINIO DA PARTE DEI SEGGI ISTITUITI DALL’UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER LE SCHEDE VOTATE DAI RESIDENTI ALL’ESTERO.
IL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 3 DETTA, INFINE, DISPOSIZIONI TESE ALLO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E DI INVIO DEL PLICO CON LE SCHEDE, NEL CASO IN CUI LE CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE NON SIANO FISSATE IN DATE DISTANTI PIÙ DI QUINDICI GIORNI L’UNA DALL’ALTRA.

SI RAPPRESENTA, INOLTRE, CHE LA GAZZETTA UFFICIALE N. 24 DEL 30 GENNAIO 2009 PUBBLICA IL COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO CONCERNENTE SIA IL PERIODO DI VOTAZIONE FISSATO DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE PER LE ELEZIONI EUROPEE NEI VARI STATI (4-7 GIUGNO 2009), SIA IL TERMINE (ENTRO IL 19 MARZO) PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER VOTARE I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA NEI SEGGI ISTITUITI NEGLI ALTRI STATI DELL’UNIONE, CHE PUÒ ESSERE PRESENTATA DAGLI ELETTORI ITALIANI IVI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO.

IN OGNI CASO, SI RIPORTA QUI DI SEGUITO IL TESTO DEL COMUNICATO:

“SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA HA PRESO ATTO, A NORMA DELL’ARTICOLO 10 DELL’ATTO FIRMATO A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 1976, CHE LE PROSSIME ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO SI TERRANNO, NEI VARI PAESI DELL’UNIONE, NEL PERIODO COMPRESO TRA GIOVEDÌ 4 E DOMENICA 7 GIUGNO 2009.
AL FINE DI POTER ESPRIMERE IL VOTO PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE, GLI ELETTORI ITALIANI NON ISCRITTI NELL’ELENCO DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE E CHE IVI SI TROVINO PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO, NONCHÉ GLI ELETTORI FAMILIARI CON ESSI CONVIVENTI, DEVONO FAR PERVENIRE ENTRO IL 19 MARZO 2009 AL CONSOLATO COMPETENTE APPOSITA DOMANDA DIRETTA AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO ISCRITTI (ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE N. 408 DEL 1994, CONVERTITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 483 DEL 1994).
IL PRESENTE COMUNICATO, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE A CURA DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 408 DEL 1994, SARÀ TRASMESSO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, PERCHÉ PROVVEDA, A MEZZO DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE PRESSO I PAESI DELL’UNIONE, A PORTARLO A CONOSCENZA DEGLI ELETTORI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18”.””””””””

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.

IL PREFETTO
( Adinolfi )

venerdì 6 febbraio 2009

Utilizzo di etichette prestampate ai fini dell'annotazione nei registri di stato civile

A proposito della possibilità di utilizzare etichette adesive prestampate per l'esecuzione delle annotazione da apportare sui registri dello stato civile, riporto questa interessante circolare della Prefettura di Ferrara (fonte: la rivista "Lo Stato Civile Italiano").

Circolare della Prefettura di Ferrara - Ufficio Terri­toriale del Governo - Area II, Prot. 12054/2008 dell'I dicembre 2008 - Utilizzo di etichette pre­stampate ai fini dell'annotazione nei registri di stato civile.

Con nota prot. n. 16786 del 1° settembre 2008 il Co­mune di Codigoro ha presentato un quesito in merito alla possibilità di utilizzare etichette autoadesive pre­stampate per le annotazioni da apporre nei registri di stato civile.
Il Ministero dell'Interno, interessato in merito, ha con­cordato con il parere favorevole espresso da questa Pre­fettura U.T.G.
Secondo il Ministero, la possibilità di utilizzare delle etichette per eseguire le annotazioni sui registri di stato civile non contrasta con quanto disposto dal D.P.R. 396/ 2000, purché si tratti di un'etichetta adesiva prestampa­ta e sia assicurata l'inamovibilità della stessa, l'ufficiali­tà dell'annotazione e l'integrità dell'atto nel tempo.
Inoltre, affinché entrambe le copie dei registri siano perfettamente coincidenti, il Comune che esegue l'an­notazione, potrebbe stampare due etichette, una delle quali da trasmettere alla Prefettura per applicarla sulla copia depositata presso i propri uffici.
Tanto premesso, si prega di voler richiamare l'atten­zione dei competenti uffici al riguardo.

IL PREFETTO
f.to Ferri

giovedì 5 febbraio 2009

Il testo aggiornato del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali (D.Lvo 267/2000)

Per avere sottomano il testo aggiornato del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali, approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ecco il link al documento presso il Ministero dell'Interno.

Suggerimenti per l’uso di questo blog

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Suggerimenti per l'uso

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Rilascio di elenchi anagrafici. Richieste del Console Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione Veneto

Nelle scorse settimane il Console Onorario di Serbia presso la Regione Veneto ha inviato ad alcuni comuni la richiesta di elenchi anagrfici dei cittadini serbi residenti. Alcune Prefetture hanno interessato, in proposito, il Ministero dell'Interno che ha espresso il proprio parere. La nota del ministero è stata oggetto della circolare prefettizia che riporto di seguito.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Rovigo

Prot. n.536/1988/2009/A.II^ - Rovigo, 03 febbraio 2009

OGGETTO: Rilascio di elenchi anagrafici. Richieste del Console Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione Veneto

II Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha segnalato il quesito formulato da alcune Prefetture in ordine al riscontro da fornire al Console Onorario di Serbia presso la Regione Veneto per acquisire dai Comuni gli elenchi anagrafici dei cittadini serbi, serbo-croati e serbo-bosniaci, con l'indicazione della doppia cittadinanza.
Si trascrive di seguito il parere reso con nota prot. 0000919 del 23/01/2009 in proposito:
"Si ritiene che la richiesta formulata dal Console Onorario della Repubblica di Serbia non possa essere accolta.
A tale riguardo, si osserva che la disciplina anagrafica consente il rilascio di elenchi di iscritti nei registri anagrafici nell'ambito della circoscritta ipotesi in cui i dati vengono richiesti da una pubblica amministrazione per esclusivo uso di pubblica utilità (D. P.R. n. 223/1989, art. 34).
Nel concetto di pubblica amministrazione non si ritiene possa rientrare il soggetto richiedente i dati in questione, tanto più in considerazione della natura dell'Ufficio consolare onorario, che di per sé non sembra legittimare la suddetta istanza".
Su quanto sopra esposto, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. affinché siano informati i dipendenti uffici.

mercoledì 4 febbraio 2009

Elezioni europee ed amministrative 2009, in vigore il decreto legge che disciplina le operazioni elettorali

Il provvedimento contiene anche misure per il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea

È in vigore da oggi (29.01.2009) il decreto-legge 27 gennaio 2009, n.3, che reca 'Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie', finalizzato a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative durante la tornata elettorale unitaria - il cosiddetto 'Election day' - che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.

(fonte: Ministero dell'Interno, dove è possibile visualizzare il testo del provvedimento)

Il decreto legge è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009.