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giovedì 24 dicembre 2009

Nessun rinvio per l'Albo pretorio online. Peccato!

Non si ha notizia di alcun rinvio dell'entrata in vigore dell'albo pretorio online, previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009.

Eppure mancano tutte le modalità attuative. Non mancano dubbi sui parametri tecnici standard per garantire effettività e genuinità delle pubblicazioni: formato dei file, uso di firma digitale, possibilità di compresenza dell'albo cartaceo, individuazione responsabilità, modalità di compilazione del registro delle pubblicazioni, stesura dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, rispetto della tutela della riservatezza. Insomma, il rischio di avviare investimenti senza seguito è elevato.

I fornitori di software propongono le loro soluzioni ma nessuno ha la certezza che la propria scelta non sia smentita da successive disposizioni. E' accaduto per la sicurezza: c'è stato chi ha investito e chi no ma poi, tutti hanno dovuto nominare l'amministratore di sistema, spendere altri soldi per l'eventuale incarico esterno e per l'hardware e il software necessario. Zelanti e indolenti si sono trovati sulla stessa barca, con lo svantaggio, per i più scrupolosi, di avere speso soldi due volte.
Accadrà la stessa cosa con l'Albo Pretorio online?

Impronta digitale sulla carta d'identità cartacea. Rinvio al 1° gennaio 2011

Finalmente un rinvio utile!

Dal sito del CNSD: AVVISO A TUTTI I COMUNI - IMPRONTE DIGITALI. Come noto, in sede di approvazione del decreto milleproroghe, è stata recepita la necessità di differire l'operatività dell'art. 31, comma 1, della legge 6.8.2008, n. 133, relativamente all'obbligo di apposizione dell'impronta digitale sulla carta d'identità cartacea. Pertanto, la relativa disposizione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Vai alla notizia sul sito del CNSD

venerdì 4 dicembre 2009

La verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni è un procedimento autonomo

Nel n. 11/2009 della rivista Lo Stato Civile Italiano, Giovanni Pizzo, dirigente del Comune di Piove di Sacco, esamina il comma 1-bis dell'art. 1 della legge anagrafica 1228/1954, introdotto dalla legge 94/2009.
Tra le molte considerazioni svolte viene rilevato come mantenga "integra tutta la sua attualità" la Circolare n. 8/1995 "Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani".
Nel contributo di GiovanniPizzo ("La verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni tocca ai Comuni") la circolare viene riportata per ampi stralci. Tuttavia ho provato a cercarla sul web nella sua forma integrale.

Ecco l'esito della ricerca:

fonte: progetto MELTING POT EUROPA per la promozione dei diritti di cittadinanza
vai al documento: http://www.meltingpot.org/articolo11545.html

fonte: IMMIGRAZIONE.biz
vai al documento: http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=239
in fondo alla pagina è poi presente il link alla Circolare n. 2 del 15 gennaio 1997 Ministero dell’Interno che ribadisce i contenuti della circolare n. 8/1995.

fonte: STUDIO NOTARILEDOTT.CARLO GIANI
vai al documento (formato pdf testuale): http://notaiocarlogiani.it/foto/050623135142.pdf

martedì 1 dicembre 2009

Ina-SAIA in manutenzione nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2009

Per consentire la manutenzione straordinaria del sistema INA-SAIA, i relativi servizi subiranno un'interruzione nei giorni 10, 11 e 12 Dicembre p.v.

Vedi notizia sul sito del CNSD

Una persona, un passaporto: obbligatorio il passaporto individuale per i minori

Dal sito del Governo, dossier sul passaporto individuale per i minori.

Dal 25 novembre 2009 anche in Italia diventa obbligatorio il passaporto individuale. I minori che viaggiano, quindi, non potranno essere iscritti sul documento del genitore; viene inoltre stabilita una durata temporale differenziata del passaporto a seconda dell'età del minore.
La norma (L. 166/09, pubblicata nella G.U. n. 274 del 24 novembre 2009), attua il Regolamento CE n. 444/2009, che, al fine di garantire una maggiore tutela ai bambini, introduce il principio “una persona – un passaporto”: il documento e i dati biometrici da esso riportati devono essere riconducibili esclusivamente al titolare del passaporto stesso.

Questa la durata del passaporto:
>> tre anni per i bambini da zero a tre anni
>> cinque anni per i minori da tre a diciotto anni
Rimane invariato il termine di dieci anni per la validità del passaporto ordinario.
Per i minori di età inferiore ai quattordici anni, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli).

I passaporti contenenti l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi rimangono comunque validi fino alla scadenza.

Vai alla pagina dedicata dove troverai anche i collegamenti al comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri, ad alcuni dossier correlati e vari link utili.

domenica 29 novembre 2009

Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite PEC. Linee guida

Sul sito del CNSD è stata pubblicata la Circolare n. 23 del 27/10/2009 "Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile".

La prefettura di Rovigo ha chiesto ai comuni di competenza di comunicare l'indirizzo PEC da utilizzare per lo scambio di atti con i consolati italiani.

Vai alla pagina dedicata
Scarica direttamente

Assenze per malattia. La Circolare n. 7/2009

In seguito all'approvazione del DECRETO LEGISLATIVO 150/2009 è stata emanata la Circolare n. 7/2009 sulle assenze per malattia nell'era Brunetta. Il decreto è in vigore dal 15 novembre.
Tanta salute a tutti.

Vai alla circolare. Vai alla pagina con la normativa.

venerdì 20 novembre 2009

Cancellazioni anagrafiche per mancato rinnovo del permesso di soggiorno

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 128) ha modificato l'art. 11, lettera c) del DPR 223/1989.
Il testo della norma modificata è ora il seguente:

D.P.R. 30-5-1989 n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.
...
Art. 11. Cancellazioni anagrafiche.
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
...
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
...

Va ricordato che se lo straniero si è attivato per il rinnovo NON si dovrà procedere alla cancellazione. In questo senso dispone la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici - n. 12 del 2 marzo 2005.
Vai alla pagina del CNSD
Scarica la circolare

I requisiti per l'idoneità degli alloggi per il ricongiungimento degli immigrati

Gli alloggi considerati idonei per il ricongiungimento familiare degli immigrati devono corrispondere «ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale». Lo ha chiarito la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 emanata dalla Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
L'entrata in vigore delle nuove 'disposizioni in materia di sicurezza pubblica', legge 15 luglio 2009, n. 94, ha apportato talune modifiche al testo unico sull'immigrazione, sopprimendo il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, per la verifica dell'idoneità dell'alloggio.
Per evitare interpretazioni differenti, i comuni vengono ora invitati, nel rispetto della loro autonomia, a fare riferimento ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tali requisiti, prescritti dal decreto del ministero della Sanità in data 5 luglio 1975, sono coerenti con la direttiva Ue in materia di ricongiungimento familiare che assegna alla legge nazionale il compito «della verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore».

Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
Per avere una sintesi dei requisiti allogiativi richiesti, consulta l'argomento su Melting Pot Europa.

giovedì 12 novembre 2009

Una pubblicazione sulla cittadinanza

E' una pubblicazione del gennaio 2003, non aggiornata con le successive disposizioni. Tuttavia merita di essere tenuta a portata di clic perché, in gran parte, mantiene la sua validità e perché riproduce una corposa serie di circolari di non sempre facile reperimento.

Il volume è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno, a cura di Giuseppina Buono in servizio presso l'ufficio cittadinanza della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

La pubblicazione è in formato RTF ed ha il pregio di essere leggibile con qualunque programma di trattamento testi. Inoltre può essere modificato, aggiornato e annotato a piacimento.

Vai alla pagina dedicata

La legislazione in materia di cittadinanza

Il Ministero dell'Interno ha curato la raccolta della legislazione in materia di cittadinanza.
Vai alla pagina dedicata

lunedì 2 novembre 2009

Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata. La Circolare n. 23 del 27/10/2009

Modificato anche il Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile (punti 3.2 e 3.3)

E' stata pubblicata la Circolare n. 23 del 27/10/2009 avente ad oggetto "Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile".

Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente al documento

Conseguentemente è stato modificato il Nuovo Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile “Il Regolamento dello Stato Civile: Guida all’applicazione” ai punti 3.2 e 3.3.
Per accedere alla versione aggiornata del Massimario, la 2009/2, vai alla home page del CNSD e clicca nel box in basso a sinistra.

Vai alla home page del CNSD
Visualizza direttamente il Massimario

domenica 1 novembre 2009

Regolarizzazione di colf e badanti. Il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione

Lo ribadisce il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009 del Dipartimento per l'immigrazione e l'asilo chiarendo alcuni aspetti relativi alla regolarizzazione per colf e badanti.

Vai alla notizia
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giovedì 29 ottobre 2009

Interpretazione artt. 34 e 35 D.P.R. n. 396/2000. La Circolare n. 27 del 01/06/2007

Già che ci sono riprendo un'altra circolare del 2007, la n. 27, che ha fatto un po' il punto circa la scelta dell'indicazione del nome in sede di dichiarazione di nascita e la corretta applicazione degli artt. 34 e 35 del regolamento dello stato civile, approvato con D.P.R. n. 396/2000.
Speriamo di non averne bisogno troppo spesso.

Per averla a portata di mano:
Vai alla pagina del CNSD
Visualizza direttamente

Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000. La Circolare n. 5 del 14/02/2007

Di tanto in tanto si ripresenta il problema della scelta dell'indicazione del nome.

In proposito, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - a seguito delle richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha ritenuto opportuna l'emanazione di una circolare esplicativa (la n. 5 del 14/02/2007) che consolidasse, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001, anche le varie risposte a suo tempo fornite e pubblicate dalla stessa su quesiti posti sull'argomento.

Meglio quindi averla a portata di mano:
Vai alla pagina del CNSD
Visualizza direttamente

martedì 27 ottobre 2009

Legge 15 luglio 2009, n. 94. Modifiche in materia di cittadinanza. Chiarimenti

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha diffuso ai Prefetti la Circolare protocollo 13074 del 07/10/2009, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 91/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 94 del 15/07/2009 (acquisto della cittadinanza per matrimonio).

Scarica la circolare.

Elezioni regionali ed amministrative il 28 e 29 marzo prossimo

Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno l'11 e il 12 aprile 2010. Così si è espresso il Ministro dell'Interno.

Leggi tutto dal sito Anci.

On line la sintesi delle norme contenute nel Pacchetto sicurezza

Segnalo il documento di sintesi predisposto dal Ministero dell'Interno intitolato "Norme del pacchetto sicurezza e collegati".

Vai alla pagina del Ministero.
Scarica direttamente.

domenica 4 ottobre 2009

Iscrizione anagrafica cittadini stranieri. Generalità.

Con la CIRCOLARE TELEGRAFICA N°. 20 (2003) del 25 luglio 2003, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha diramato opportuni chiarimenti in ordine alle generalità con cui procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno.
Scarica la circolare dal sito del CNSD.

venerdì 2 ottobre 2009

Basi territoriali. La validazione dell'Istat entro il 30 ottobre

Nello scorso mese di luglio tutti i comuni hanno inviato all'Istat le basi territoriali con le eventuali proposte di modifica ritenute necessarie per il miglior svolgimento dei censimenti 2010-2011.
Ora è la volta dell'Istat valutare le proposte dei comuni ed, eventualmente, validarle entro il prossimo 30 ottobre.

lunedì 28 settembre 2009

Circolare n. 5/2002. Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri

Nel dare notizia della recente Circolare n. 21 del 22/09/2009 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici, viene richiamata la Circolare n. 5 del 12 aprile 2002, avente per oggetto "Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia". Quest'ultima circolare ha una validità più generale e mi è sembrato opportuno tenerla in evidenza.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.

----inizio documento

OGGETTO: Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia.

"... Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente che molti Comuni inviano copia degli atti di stato civile concernenti cittadini stranieri a quel Dicastero per la successiva trasmissione alle Autorità diplomatiche o consolari in Italia, con conseguente inutile aggravio di lavoro per gli uffici incaricati.
Al riguardo, si specifica che la vigente normativa in materia prevede unicamente per gli atti di morte l'obbligo di inoltro alle Autorità diplomatiche o consolari del Paese di cui il defunto era cittadino, attraverso il Ministero degli Affari Esteri (ari 83, D.P.R. 396/2000).
Esiste, poi, un obbligo di trasmissione degli atti di morte e di matrimonio ai sensi della convenzione per lo scambio di informazioni sullo stato civile firmata a'Istanbul il 4/9/1958, alla quale hanno aderito Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, nonché accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera, che prevedono la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti e l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti, senza il tramite del Ministero degli affari Esteri.
Fatto salvo quanto sopra riportato, non sussiste alcun obbligo generale di trasmissione degli atti di stato civile alle Autorità straniere degli Stati in cui gli interessati sono cittadini.
Sulla questione, peraltro, il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente che il proprio intervento anche riguardo gli atti di morte, specificatamente previsti dal citato D.P.R. 396/2000, si limita ad una mera ritrasmissione dei medesimi alle autorità diplomatico-consolari straniere con le quali, ai sensi dell'ari 38 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le amministrazioni italiane possono corrispondere direttamente.
Premesso quanto sopra, aderendo alla richiesta del Ministero degli affari Esteri alla quale nulla osta da parte di questa Amministrazione, si prega di voler invitare i Sigg.ri Sindaci a trasmettere direttamente gli atti concernenti i cittadini stranieri alle autorità consolari competenti, anche al fine di semplificare le procedure in atto nella materia, curando, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 396/2000 e al D.M. 27/02/2001.
A tal fine, si comunica che l'albo aggiornato degli Uffici consolari degli Stati esteri in Italia è consultabile sul sito Internet www.esteri.it/Iafarnesina/indirizzi (1).

----fine documento
(1) L’indirizzo attuale è http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere/

Circolare n. 21/2009. Decessi di cittadini polacchi in Italia

Pubblicata la Circolare n. 21 del 22/9/2009.

Allo scopo di evidenziarne i contenuti la riporto di seguito.

----inizio documento

"....II Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'Ambasciata della Repubblica di Polonia di Roma ha segnalato alcune irregolarità relativamente alle comunicazioni e all'espletamento delle pratiche connesse al decesso di cittadini polacchi residenti in Italia.
In particolare, l'autorità diplomatica lamenta la mancata o tardiva comunicazione dei decessi, nonché la sepoltura delle salme senza previa comunicazione alle autorità consolari polacche.
Al riguardo, torna utile ricordare che le norme in vigore in materia di decessi e relativi adempimenti correlati ai decessi in territorio italiano di cittadini polacchi sono regolate dalla Convenzione Consolare (1) stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia il 9 novembre 1973 (ratificata dall'Italia con Legge n. 425 del 5 maggio 1976) e dalla Convenzione di Vienna (2) del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
Si ricorda altresì, che, in materia di trasmissione degli atti dello stato civile alle autorità consolari estere in Italia, con riguardo in particolare agli atti di morte relativa cittadini stranieri, questa Direzione Centrale con Circolare n. 5 del 12 aprile 2002, sul cui contenuto si rimanda l'attenzione, ha disposto l'invio dei detta documentazione direttamente a tali autorità per fini di semplificazione e di accelerazioni di detti procedimenti.
Quanto alle criticità sollevate, una considerazione a parte meritano ovviamente i tempi e le procedure specifiche previste nei casi di morte violenta e nei casi in cui esiste indizio o sospetto di reato laddove il seppellimento è subordinato agli accertamenti legali da parte dell'autorità giudiziaria e, pertanto, l'ufficiale di stato civile non può rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non dopo aver acquisito il nulla osta emesso dalla stessa autorità giudiziaria.
Pertanto, al di fuori di questa Ipotesi, resta ferma e avvertita l'esigenza di procedere con tempestività e solerzia negli adempimenti di competenza, anche per evitare ritardi nelle notizie di decessi di cittadini stranieri in territorio italiano alle competenti autorità, consolari estere, ritardi che comportano risvolti umanitari non indifferenti, considerato che in alcuni casi, come evidenziato da detto Dicastero, i familiari si sono trovati all'oscuro della morte o della sepoltura di un congiunto..".

----fine documento
note:
(1) presso l'Archivio dei trattati internazionali (vedi post dedicato) vengono riportati i dati essenziali della convenzione ma per consultarne il testo è necessario reperire la G.U. n. 160 del 19.06.1976 (Legge n. 425 del 05.05.1976).
(2) anche in questo caso, per il testo occorre consultare il provvedimento di approvazione in G.U. n. 235 del 19.09.1967 (Legge n. 804 del 09.08.1967).

venerdì 25 settembre 2009

Ripubblicazione del Nuovo Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile

È tornato disponibile presso il sito del CNSD la nuova edizione del Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, intitolato "Il Regolamento dello Stato Civile: guida all'applicazione". Sono ben 157 pagine contenenti le prescrizioni vigenti in materia. Dopo una prima pubblicazione, di cui ho parlato in un post del 30 luglio scorso, il documento era stato rimosso. Ora viene ripubblicato con qualche pagina in più e i primi orientamenti in ordine alla recente entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Utilissimo, da scaricare.
Vai alla pagina dedicata al download (il documento è in formato PDF).

giovedì 24 settembre 2009

Legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata"

La Legge 28 maggio 2007, n. 68, disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.126, del 1 giugno 2007).
Può essere utile averla a portata di mano. Consultala presso il sito del Ministero dell'Interno.
Utile, al riguardo, anche la Circolare n. 32 del 13.6.2007 ad oggetto "Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita ", disponibile sul sito del CNSD, link Circolari Emesse.
Oppure scarica direttamente.

martedì 22 settembre 2009

I Paesi dell'area Schengen

Non è difficile fare confusione. I paesi dell'area Schenghen non coincidono con l'Unione Europea e ci sono paesi extra-unione che aderiscono agli accordi di Schengen.
Per avere il quadro della situazione segnalo la pagina che l'indispensabile Wikipedia dedica all'argomento: http://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_Schengen

domenica 20 settembre 2009

Cittadinanza, attivo il conto corrente per pagare il contributo di 200 €

Il versamento del contributo di 200 euro previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 94/2009 potrà essere effettuato tramite i bollettini disponibili presso prefetture e uffici postali.

Per il versamento su moduli di ccp in bianco, utilizzare le seguenti coordinate:
ccp 809020
intestato a MINISTERO INTERNO DLCI - CITTADINANZA
indicando come causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15/07/2009, N. 94.

Post aggiornato il 03/01/2018

venerdì 18 settembre 2009

L'Archivio dei Trattati Internazionali


Una risorsa che può essere preziosa è l'Archivio dei Trattati Internazionali, presso il Ministero degli Esteri.

Dalla pagina principale cliccare sul pulsante RICERCA e impostare i criteri di selezione dei documenti. Particolarmente utile RICERCA PER CAMPI dove inserire i dati noti e ridurre così il numero di documenti selezionati.

venerdì 11 settembre 2009

Cancellazione AIRE. La CIRCOLARE N. 2 /2004

Dopo la tornata elettorale di questa primavera qualche cartolina avviso è ritornata all'ufficio elettorale mittente.
La Legge 104 del 2002 all’art. 1 dispone la cancellazione dall’Aire per irreperibilità presunta nel caso in cui non risulti in atti l’indirizzo del cittadino italiano espatriato.
Può essere una utile guida in proposito la Circolare n. 2, in data 15/01/2004, del Ministero dell'Interno.
Consultala presso il sito del Ministero degli esteri.

martedì 8 settembre 2009

Vigilanza anagrafica. Il questionario on-line dal 10 al 30 settembre 2009.

Il Questionario dati relativo al sistema informativo di vigilanza anagrafica – anno 2008 – sarà nuovamente in linea a partire dal prossimo 10 settembre. Lo stesso verrà definitivamente chiuso il 30 Settembre.
Leggi i dettagli sul sito del CNSD.

giovedì 3 settembre 2009

Emersione colf e badanti: i comuni forniranno assistenza per la presentazione delle domande

Lo stabilisce un protocollo firmato alla Prefettura di Milano dal ministro dell’Interno Maroni, dal sottosegretario al Lavoro, Salute e Politiche Sociali Roccella, insieme al presidente dell’Anci Chiamparino
Vai alla pagine del Ministero dell'Interno che contiene tutte le informazioni sulla procedura, il testo del protocollo Anci-Ministero e le linee guida.

sabato 29 agosto 2009

Legge sulla sicurezza. Cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile. Pomeriggio di studio a Lendinara.



Il Comitato provinciale ANUSCA di Rovigo ha programmato un pomeriggio di studio a Lendinara, presso la biblioteca civica in via G.B. Conti 36, per il prossimo 7 settembre, alle ore 14.30.
Molto opportunamente saranno trattati gli effetti della
legge 94/2009 sul lavoro dei servizi demografici.

venerdì 21 agosto 2009

Versamenti del contributo per l'emersione di badanti e colf

Con riferimento al precedente post è opportuno segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento del contributo per la regolarizzazione di colf e badanti.

Il pagamento del contributo (500 euro per ogni lavoratore) deve essere effettuato a partire dal 21 agosto p.v. presentando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" presso qualunque sportello bancario, postale e presso gli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate con esclusione, quindi, di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking).
I codici da indicare per il pagamento sono RINT per l'emersione di lavoratori italiani e comunitari e REXT per l'emersione di lavoratori extracomunitari e nel campo "elementi identificativi" occorre riportare il codice fiscale del lavoratore o qualora questi ne sia sprovvisto i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.

Tutti i dettagli sul sito dell'Agenzia, dove potranno essere visualizzate le istruzioni e alcuni esempi di compilazione del modello F24.

domenica 16 agosto 2009

Emersione lavoro irregolare di colf e badanti. Regolarizzazione entro il 30 settembre 2009.

Il Governo ha inserito all’interno del cosiddetto 'pacchetto anticrisi' (legge 3 agosto 2009, n.102, articolo 1-ter) un emendamento che stabilisce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
In particolare, la normativa riguarda la regolarizzazione di colf e badanti, anche extracomunitari. Si consultino le informazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno.
La regolarizzazione deve avvenire tra il 1° e il 30 settembre 2009.
Utile, in particolare, la consultazione della Circolare n. 10/2009, prot. 4539 del 7 agosto 2009. Segnalo poi la Circolare dell'Inps n. 101 del 10 agosto 2009, raggiungibile anche quest'ultima dalla pagina del Ministero dell'Interno dedicata alla materia.

giovedì 13 agosto 2009

Le prime vittime della legge sulla sicurezza

Lo scopo dell’integrazione apportata all’art 116 c.c. dalla legge 94/2009 è di impedire i matrimoni di comodo, vale a dire quei matrimoni fra un coniuge italiano e uno straniero che vengono contratti con il solo obiettivo di far acquisire la cittadinanza nel minor tempo possibile. Questo è quanto dichiarato dai promotori della legge.


Se le cose stanno così, ci sono già le prime “vittime”.


Ieri, quinto giorno dall’entrata in vigore della legge, si sono presentati allo sportello due cittadini cinesi, lui regolarmente soggiornante e residente, lei senza titolo di soggiorno. I due hanno avuto in Italia un figlio di tre anni. Presentano i loro rispettivi nulla-osta, rilasciati lo scorso 23 luglio dal Consolato cinese di Milano ai sensi dell’art. 116 del cc. Ma il matrimonio non si può fare.


L’integrazione apportata all’art. 116 dalla legge sulla sicurezza impone, infatti, che il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba presentare un “documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” (si veda il precedente post sull’argomento).
Eppure, di sicuro, non si tratta di un matrimonio di comodo. Nessuno dei due può trasmettere la cittadinanza italiana: cinesi sono e cinesi rimarrebbero anche dopo il matrimonio. Inoltre, l’età delle due persone coinvolte e la presenza del figlio fanno escludere anche ogni ipotesi in qualche modo assimilabile a quella delle “spose bambine”. Insomma, due persone che non dovrebbero essere tra i destinatari delle restrizioni introdotte dalla legge 94 dovranno invece subirne tutte le conseguenze.
Non solo, anche il figlio avrà pesanti ripercussioni: benché riconosciuto alla nascita non potrà acquisire lo stato di figlio legittimo.
Forse sto parlando di cose più grandi di me ma mi sembra che ciò costituisca un danno grave al minore che dovrebbe essere assolutamente evitato e che dovrebbe far riconsiderare l'attuale formulazione dell'art. 116 cc.


È stato molto imbarazzante dover spiegare a quelle due povere persone - peraltro gentili e miti, che badano soltanto al loro lavoro e alla loro famiglia – che una nuova legge, entrata in vigore da pochi giorni, impedisce loro di poter celebrare il matrimonio.

Amo il lavoro che svolgo da trent’anni, ma ieri ho avuto la sgradevolissima sensazione di non essere dalla parte giusta.

mercoledì 12 agosto 2009

Legge sicurezza. Nuovi modelli per la richiesta di cittadinanza

Predisposti per le domande di concessione, per matrimonio e per residenza, dopo l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.
Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze. Il periodo di residenza legale in Italia cresce, da sei mesi a due anni, per le domande per matrimonio.
Le nuove norme valgono anche per i cittadini comunitari.
Sono stati predisposti, pertanto, nuovi modelli di domanda.
Vai al sito del Ministero dell'Interno.
(da consultare anche, dalla stessa pagina, la Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in data 06/08/2009).

martedì 11 agosto 2009

Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile. La Circolare n. 19 del 07/08/2009.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha emanato la Circolare n. 19 del 07/08/2009, avente per oggetto:
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

In particolare, al paragrafo 2 della Circolare, viene trattato il Matrimonio dello straniero in Italia e vengono precisati i documenti da esibire all'ufficiale dello stato civile.

giovedì 6 agosto 2009

Il testo integrale, in pdf, della legge 15-07-2009, n. 94

Segnalo un utile link alla legge 15-7-2009, n. 94, dal quale è possibile scaricare il testo in un pratico file pdf.
Il lavoro è offerto dal sito della rivista "Lo Stato Civile Italiano".

La Legge 94/2009, cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile

La legge 15/07/2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) entrerà in vigore il prossimo 8 agosto.
A proposito delle ripercussioni che la legge avrà sui servizi demografici, segnalo una prima analisi di Liliana Palmieri, esperta Anusca.

giovedì 30 luglio 2009

Sicurezza e anagrafe. Sarà istituito il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

La legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) modifica anche l'art. 2 della legge anagrafica.
Infatti, all'art. 3, commi 38 e 38, si legge:

38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».

La legge sulla sicurezza pubblica e l'anagrafe. Integrato l'art. 1 della legge anagrafica.

Oltre a produrre modifiche alle procedurre in materia di stato civile (integrato l'art. 116 del c.c.) la legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) avrà effetti anche sulla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
La legge 94/2009 entrerà in vigore il prossimo 8 agosto.

Il comma 18 dell'art. 1, dispone:
All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

Pertanto, l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, diventa:

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

Pubblicazione del Nuovo Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile

Dal 29 luglio è disponibile presso il sito del CNSD la nuova edizione del Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, intitolato "Il Regolamento dello Stato Civile: guida all'applicazione". Sono ben 148 pagine contenenti le prescrizioni vigenti in materia. Utilissimo, da scaricare.
Vai alla pagina dedicata al download (il documento è in formato Ms Word).

martedì 28 luglio 2009

La legge sulla sicurezza pubblica e il matrimonio. Integrato l'art. 116 del codice civile

La L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) che entrerà in vigore il prossimo 8 agosto 2009, avrà riflessi anche per quanto riguarda il matrimonio dello straniero in Italia.

Il comma 15 dell'art. 1 recita:
All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Pertanto, l'art. 116 del c.c. diventerà (dall'8 agosto):

Art. 116 - MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO
1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
2. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli art. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

sabato 25 luglio 2009

Documenti di riconoscimento e di identità.


Talvolta capita di interrogarci sulla validità di documenti di riconoscimento diversi dalla carta d'identità.

Per avere un promemoria a portata di mano riporto l'art. 35 del DPR 28-12-2000 n. 445 che, al comma 2, elenca tutti i documenti equipollenti alla carta d'identità.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità

....

Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

venerdì 24 luglio 2009

Pubblicazione della circolare 18/2009 - Direttiva n. 2004/38 CE - Linee guida della Commissione Europea

Dal sito del CNSD:

Pubblicata la circolare 18/2009 recante "Direttiva n.2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione Europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".

Documenti da consultare presso il CNSD:

Linee guida della Commissione Europea
Circolare 18/2009

Trovare velocemente i consolati italiani

Di tanto in tanto i siti vengono ristrutturati e non sempre, dopo la ristrutturazione, le informazioni si trovano più agevolmente. È il caso della pagina di ricerca delle nostre rappresentanze all'estero.
Alla fine comunque, presso il Ministero degli affari Esteri, la si trova senza ammattire. Per raggiungere direttamente la pagina di ricerca clicca qui.

lunedì 20 luglio 2009

Cittadinanza: riconoscimento a connazionali di origine ebraica che ne furono privati a causa delle leggi razziali

Nei giorni scorsi la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni della provincia copia della Circolare del Ministero dell'Interno K.33 in data 15/06/2009.
Il documento è reperibile (non proprio facilmente) sul sito del ministero.

Accedi alla notizia
Accedi al documento (pdf immagine)

Poiché è sempre possibile che i documenti vengano spostati e che il link sopra indicato diventi inconsistente, riporto di seguito il testo della Circolare.

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Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

PROT. N. K.33 – Roma 15 GIU 2009

LETTERA CIRCOLARE

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI

OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati per effetto delle leggi razziali.

È stato di recente sollevato il problema del riconoscimento della cittadinanza italiana a ex connazionali, di origine ebraica, che, privati del nostro status civitatis, lasciarono l'Italia a causa delle leggi razziali e acquistarono la cittadinanza dello Stato ospitante.
L'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381 e l'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 stabilivano infatti che: “le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono revocate”.
In applicazione dei suddetti articoli vennero privati della cittadinanza italiana tutti i cittadini ebrei naturalizzati italiani sia in forza dei Trattati di pace di San Germano (10 settembre 1919), di Rapallo (12 novembre 1920) e di Losanna (24 luglio 1923) e delle speciali norme emanate in relazione ai predetti trattati, che ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555, cioè in tutti quei casi in cui l'acquisto dello status civitatis era avvenuto mediante un formale provvedimento di concessione adottato nell'esercizio di un potere discrezionale.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale il R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 reintegrò i nostri ex connazionali di origine ebraica in tutti i diritti civili e politici, restituendo loro la cittadinanza italiana.
In particolare l'art. 2 prevedeva che erano nulli i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati ai sensi delle precitate leggi razziali del 1938 e che, pertanto, tutti coloro che l'avevano perduta la riacquistavano di pieno diritto con effetto “ex tunc”.
Nel frattempo però molti dei nostri connazionali, privati della cittadinanza italiana per i predetti motivi, si erano trasferiti all'estero e, ritenendo di versare in condizione di apolidia, spinti dalla necessità di avere uno status civitatis, acquistarono la cittadinanza del Paese di emigrazione.
Poiché nel loro comportamento non può ravvisarsi una scelta volontaria e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana, non si ritiene in tali casi concretizzata l'ipotesi di perdita prevista dall'art. 8 della legge n. 555/1912, salvo espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Pertanto si esprime l’avviso che costoro, ove non abbiano all'epoca espresso la volontà di perdere la cittadinanza italiana, la abbiano conseguentemente trasmessa ai loro discendenti.
Attesa la particolare rilevanza della questione rappresentata, si invitano i competenti Uffici a voler dare le opportune disposizioni affinché il contenuto della presente venga portato a conoscenza dei Signori Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di spettanza.
Il Ministero degli Affari Esteri è pregato di fornire analoghe direttive alla propria rete diplomatico-consolare all'estero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Mario Morcone)


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giovedì 16 luglio 2009

Alienazione beni mobili registrati. Autenticazione delle sottoscrizioni.

Il Ministero spinge per un ritorno al Repertorio. Non è obbligatorio ma "opportuno".

Pubblico di seguito il testo della Circolare del Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/6/2009 n. 2/2009, in materia di sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati. Purtroppo non dispongo del testo della scheda citata nella circolare, scheda che però è stata inviata dalla Prefettura di Rovigo ai comuni della provincia.
La Prefettura di Rovigo ha segnalato altresì il link per raggiungere la guida: Autenticazione atti di vendita e di costituzione di ipoteca predisposta dall'Aci. La guida è ad uso generale e non esclusivamente rivolta ai Comuni.

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Com'è noto l'art. 7 del decreto legge n. 223 del 4.7.2006, come convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006, prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere richiesta agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista (STA), che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. In una recente nota, l'ACI, cui il Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante sul PRA, ha demandato il compito di regolamentare la materia al fine della trascrizione degli atti nel predetto Pubblico Registro, ha segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali, chiedendo l'intervento del predetto Ministero dell'Interno, per garantire modalità di attuazione uniformi delle disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini. A tal fine ha predisposto la scheda sintetica che si allega, nella quale sono riportati gli elementi essenziali che deve contenere l'autentica degli atti di vendita da trascrivere al P R A. In merito alla sottoscrizione da parte di soggetti impossibilitati alla firma, il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione hanno precisato di recente che l'art. 4 del DPR 445/2000 si applica a tutte le dichiarazioni rese da coloro i quali non sanno firmare o non possono firmare, vale a dire a tutti i soggetti capaci di intendere e di volere che non siano in grado di sottoscrivere un atto, a prescindere dalla causa impeditiva. In tali ipotesi la dichiarazione è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere senza intervento di testimoni. L'art. 4 della n. 18/1975, si applica, invece, in un ambito più limitato, con riferimento alle persone non vedenti, le quali peraltro sono garantite, in merito all'esatto contenuto dell'atto da sottoscrivere, dalla presenza dei testimoni. Circa l'indicazione del numero di repertorio delle autentiche, sebbene non sia un requisito richiesto dalla legge n. 248/2006, il Ministero della Giustizia ne ritiene opportuna l'adozione per individuare la data certa degli atti posti in essere, nell'interesse sia degli autenticatori sia del cittadino, qualora sorgessero controversie in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA.

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Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

Nel post D.P.R. 5-5-2009 n. 79, "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" citavo l'emanazione della CIRCOLARE Numero 15/2009, in data 09/07/2009, da parte del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, fornendone il link presso il sito del CNSD.
Poiché dispongo ora del testo della circolare in formato elettronico, la riporto di seguito.

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Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

OGGETTO: DPR n. 79 del 5 maggio 2009 recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" (G.U. n. 150 del 1/7/2009).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150, del 1° luglio 2009, è stato pubblicato il DPR del 5 maggio 2009, n. 79, recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile", che entrerà in vigore il 16 luglio p.v..
Il successivo articolo 2, modifica l'art. 1, comma 3, del DPR n. 396/2000, attribuendo al sindaco il potere di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile anche ai dipendenti del comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, "...in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate.. . ".
Entrambe le norme introducono una deroga alle disposizioni previgenti, che consentivano la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile soltanto al personale di ruolo, o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo alle Amministrazioni comunali - in casi eccezionali - la possibilità di affidare le delicate mansioni a dipendenti assunti con contratto a termine, allo scopo di rafforzare gli uffici demografici per erogare ai cittadini servizi più celeri ed efficienti.
Nell'evidenziare che siffatta deroga è limitata al verificarsi di situazioni di natura straordinaria e temporanea - quali ad esempio l'esigenza di smaltimento di lavoro arretrato, nonché di regolarizzazione dei registri dello stato civile - si rileva opportuno soffermarsi sulla necessità di assicurare che i dipendenti in questione abbiano all'uopo preventivamentericevuto un'idonea formazione, che è assolutamente propedeutica ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei servizi d'anagrafe e di stato civile.
La funzione di registrazione degli eventi più importanti della vita delle persone - svolta per conto dello Stato dagli uffici demografici - richiede, infatti, una preparazione ed una professionalità di elevato spessore, atteso che la stessa è in grado di incidere direttamente sul riconoscimento di status personali e sui diritti fondamentali dell'individuo tutelati da norme di rango costituzionale.
Ciò posto, con specifico riferimento agli operatori degli uffici anagrafici, l'applicazione della nuova disciplina presuppone che la delega delle relative funzioni venga subordinata al possesso di un'idonea formazione (sotto il profilo giuridico e dal punto di vista tecnico informatico), acquisita sia mediante la frequentazione di appositi corsi professionali che garantiscano un'adeguata conoscenza della materia, che attraverso lo svolgimento di un congruo periodo di tirocinio nel settore.
Tali requisiti dovranno essere puntualmente indicati nell'atto di delega, ove dovrà essere specificata la tipologia del corso frequentato, unitamente alle esigenze straordinarie che hanno motivato il ricorso al personale in questione, ed alla scadenza della delega stessa.
Per quanto riguarda le funzioni di stato civile, attesa la delicatezza e la complessità della materia, che va ad incidere, come sopra evidenziato, sullo status dei soggetti, le esigenze straordinarie richiamate dal legislatore devono essere specificate nel provvedimento di delega, che va comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 396/2000 e che deve altresì contenere il limite temporale della delega.
Detto atto di delega presuppone il superamento dell'apposito corso organizzato e disciplinato secondo i criteri e le modalità indicati dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del DPR n.396/2000; DM 19 ottobre 2004) ferma restando l'inapplicabilità del disposto di cui al comma 3, dell'art. 4, che resta riferito solo ai dipendenti a tempo indeterminato.
In relazione a quanto suesposto, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci sulle modifiche normative in esame e sul contenuto della presente circolare, nonché di verificarne il corretto adempimento sia in sede di approvazione della delega delle funzioni di ufficiale d'anagrafe, prevista dall'art. 3, della legge n. 1228/1954, sia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9 del DPR n. 396/2000.

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mercoledì 15 luglio 2009

Vigilanza anagrafica, entro il 31 luglio 2009

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al sistema informatizzato di vigilanza anagrafica - anno 2008 - è prorogato al 31 luglio 2009.
Vedi notizia presso il CNSD.

martedì 14 luglio 2009

D.P.R. 5-5-2009 n. 79, "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

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D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.
Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».

Art. 2. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Sulla materia è stata emanata la CIRCOLARE Numero 15/2009, in data 09/07/2009, da parte del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, reperibile sul sito del CNSD. Clicca qui per visualizzarla direttamente.

sabato 20 giugno 2009

Istruzioni per il montaggio delle urne in cartone



L'urna è costituita da una scatola di cartone ondulato.
Il coperchio - che presenta una fessura per poter introdurre le sche­de nell'urna - ed il fondo dell'urna sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

Prima che abbia inizio la votazione, a cura del presidente di seggio, il fondo dell'urna ed il coperchio devono essere sigillati dall'esterno su ciascuno dei tre lati apribili; per la sigillatura dev'essere utilizzato il rotolo di carta adesiva crespata bianca che è fornito insieme all'urna.

La fessura presente sul coperchio viene sigillata alla chiusura delle operazioni di votazione ed in attesa che venga dato inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione (presidente, scru­tatori, segretario) e quelle dei rappresentanti dei gruppi o delle liste dei candidati presso il seggio medesimo nonché il bollo dell'ufficio eletto­rale di sezione.
Le strisce incollate per sigillare il coperchio e la fessura presente sul medesimo, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede, devono essere tagliate.

mercoledì 17 giugno 2009

Censimenti 2010-2011. Tutti i post

Per selezionare velocemente tutti i post pubblicati a proposito dei prossimi censimenti è possibile selezionare la corrisponde etichetta qui a lato. Il motore di ricerca (e Google ne sa qualcosa :-)) interno al blog, presenterà una pagina con tutti gli articoli di interesse.

Risultati elettorali. Archivio storico.

Segnato questa pagina del Ministero dell'Interno dove trovare, oltre ai risultati delle ultime elezioni, anche un interessante archivio storico. I risultati delle politiche del 2008 sono in basso a destra.

http://elezioni.interno.it/

martedì 2 giugno 2009

Posta elettronica certificata (PEC). Una casella per tutti.

Della Carta di identità elettronica non si hanno più notizie. In compenso ci sarà la possibilità di ottenere una casella di posta elettronica certificata gratuita per chiunque ne faccia richiesta. Molti adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 il Decreto del Presidente del Consiglio sulle disposizioni di rilascio e sull’uso della posta elettronica certificata (PEC).

Consulta il dossier sul sito del governo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/

Dalla pagina principale sarà possibile consultare questi documenti:
DPCM del 6 maggio 2009
Allegato A
Intesa Conferenza Unificata
Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008
Codice dell'amministrazione digitale
Circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA (Modalità presentazione domande iscrizione elenco pubblico gestori)
Tra le risorse, consulta:
Caratteristiche generali della PEC
Tra i link, vedi:
CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

mercoledì 13 maggio 2009

ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - COLORE DELLE SCHEDE

Stabiliti i colori delle schede elettorali per le elezioni europee e amministrative del 6 e 7 giugno 2009.

ELEZIONI EUROPEE
colore marrone : 2^ Circoscrizione - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna )

ELEZIONI PROVINCIALI
colore giallo (pantone: yellow -u)

ELEZIONI COMUNALI
colore azzurro (pantone:process-blu)

Saranno in seguito stabiliti i colori delle schede di votazione dei tre referendum popolari, indetti per domenica 21 e lunedì 22 giugno, contemporaneamente ai quali si terrà l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative.

Ultima modifica il 12/05/2009 alle 12:42:09

Fonte: Prefettura di Padova e Prefettura di Rovigo (Circolare n. 47/2009/UEP)

martedì 12 maggio 2009

Circolare n. 13/2009 Apostille. Introduzione nuovo modello in Bulgaria

Con Circolare n. 13 del 27/04/2009 il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demogratici, Area III - Stato Civile, ha comunicato che la Repubblica di Bulgaria ha introdotto un nuovo modello di Apostille conforme ai registri di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e contiene, in aggiunta, un codice elettronico, che può essere utilizzato dai tunzionari per veriticare on-line l'autenticita del documento.
La validità dell'apostille prescinde da una effettiva verifica del codice elettronico, che rappresenta solo una possibilità aggiuntiva di accertamento.
Scarica la Circolare dal sito del CNSD.

mercoledì 29 aprile 2009

Europee 2009, sono 79 i contrassegni elettorali ammessi

[27/04/2009] Elezioni europee 2009, sono 79 i contrassegni elettorali ammessi [LEGGI]

Eventuali ricorsi potranno essere presentati all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione.

In vista delle elezioni europee che si svolgeranno 6 e 7 giugno prossimi, in un'unica tornata di voto con le amministrative, la Commissione elettorale del ministero ha concluso l'esame circa la regolarità dei contrassegni presentati, verificando il numero di firme necessarie per il deposito ed individuando i simboli ammessi.
Al termine della procedura di verifica, sono stati ammessi, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, 79 contrassegni. Eventuali ricorsi potranno essere presentati all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione.
I partiti e i gruppi politici organizzati interessati hanno potuto presentare i propri simboli dalle ore 8 alle ore 20 del 19 aprile e dalle ore 8 alle ore 16 del 20 aprile.

Fonte: Ministero dell'Interno

Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo

[21/04/2009] Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo [LEGGI]

Fonte: Ministero dell'Interno

domenica 19 aprile 2009

Elezioni 2009. Spese postali.



La Prefettura di Rovigo ha trasmesso la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale n. 2067/00.120908 dell'8 aprile 2009, relativa alla disciplina delle spese postali per le elezioni del 6 e 7 giugno 2009.

Ne riporto il testo di seguito. Un'unica avvertenza: la circolare del ministero, nel riportare la data delle elezioni con cui evidenziare le corrispondenza esente da spese, indica il 6 giugno invece del 7. Penso si possa ovviare indicando come data il 6-7 giugno 2009.


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Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. 0006776 Serv. Cont. Gest. Fin. - Rovigo, 8 aprile 2009

OGGETTO: Parlamento Europeo ed Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 -Disciplina delle spese postali.-

. Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della Provincia - LORO SEDI
. Al Sig. COMMISSARIO PREFETTIZIO del Comune di - BADIA POLESINE
e,p.c: . Alle POSTE ITALIANE S.P.A. - ROVIGO

Si trascrive di seguito la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale n. 2067/00.120908 dell'8 aprile 2009, concernente l'oggetto:

"""La Società Poste Italiane, accogliendo la richiesta del- Ministero dell'Interno, ha diramato a tutte le filiali, con circolare DIR/103 del 7 aprile 2009, le istruzioni che saranno subito applicate e valide, fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni, per consentire le facilitazioni di pagamento delle tasse postali e telegrafiche occorrenti per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni europee abbinate alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali parziali, variamente combinate, del prossimo 6 e 7 giugno.

Pertanto, la corrispondenza di seguito elencata, recante la legenda "stato servizio elettorale - elezioni europee ed amministrative 6 giugno 2009", sarà accettata senza il pagamento delle relative tasse:

1. I pieghi, anche se raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario Giudiziale, alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissione Elettorali Circondariali nonché ad altri Sindaci;

2. I plichi, anche se raccomandati, contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o aComandi di Forze Armate o di altri Corpi militarmente organizzati;

3. Le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria, sia per i paesi oltremare che per quelli europei;

4. I telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e dai Presidenti dei Seggi Elettorali; sarà consentita la facoltà ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio telegrafico, di dettare telegrammi per telefono.


Al pagamento delle relative spese provvederà direttamente questa Prefettura sulla base della documentazione inviata dalla locale filiale di poste italiane, con imputazione ai fondi che all'uopo saranno accreditati dal Ministero dell'Interno sul capitolo 1310 - pg. 3 - del corrente esercizio.

Si rammenta che le spese di cui al punto 4) formano oggetto di riparto con le Amministrazioni coinvolte negli abbinamenti alle quali sarà data comunicazione della spesa spettante, per il successivo versamento nella contabilità speciale di questa Prefettura.

La corrispondenza spedita da Autorità diverse da quelle sopraindicate o in periodi diversi, sarà accettata secondo le consuete modalità e le relative tasse dovranno essere addebitate alle Autorità mittenti, se dovute, in base alle vigenti tariffe""".

IL PREFETTO (Adinolfi)

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Istat. Codici dei comuni, delle province e delle regioni

L'Istat pubblica l'elenco aggiornato al 31 marzo 2009 dei comuni, delle province e delle regioni. Il file, assieme ad altri, è disponibile per il download e viene fornito in formato xls (Exel) e csv.
Vai alla pagina dedicata.

mercoledì 15 aprile 2009

Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa - 2 aprile 2009 - (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009)

Propaganda elettorale

Il Garante per la protezione della privacy ha stabilito nuovi criteri che esonerano dall'informativa, fino al 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati. Leggi il provvedimento.

mercoledì 8 aprile 2009

Comunali 2009. Presentazione delle liste. Attenzione al numero massimo di sottoscrittori.

Sto dando un'occhiata alle istruzioni per la presentazione delle candidature (ne ho comunicato la pubblicazione nel precedente post). I presentatori dovranno curare di non eccede il limite massimo delle sottoscrizioni previste, pena la ricusazione delle liste stesse.

A pagina 21 delle istruzioni (23 nel file pdf) si legge infatti:

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche
anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite
massimo consentito dalla legge.

martedì 7 aprile 2009

Sono on-line le istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del 2009

Le istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del 2009 (Pubblicazione n. 5) sono reperibili e scaricabili dal sito del ministero dell'interno a questo indirizzo.

Ho trovato la segnalazione qui mentre proprio non riesco a reperire quasi nulla dal sito ministero dedicato alle elezioni. Mah!

Pubblicato il decreto di convocazione dei comizi delle elezioni europee

La Prefettura di Rovigo informa che sulla G.U. n. 78 del 3 aprile u.s. sono stati pubblicati il decreto di convocazione dei comizi delle elezioni europee e il decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni Italia.

La TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI prevede per alla Circoscrizione II - ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna) spettino 13 seggi.

lunedì 6 aprile 2009

Saranno di tre centimetri anche i simboli sulle schede dei comuni inferiori a 15000 abitanti

Lo chiarisce il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, resa nota ai Comuni della provincia di Rovigo dalla competente Prefettura con CIRCOLARE N. 14/09/UEP del 1° aprile 2009.
La decisione del Ministero trae origine da esigenze di uniformità con le altre votazioni e dalla mancanza di motivi ostativi.
I presentatori delle liste potranno presentare i simboli nei formati da 3 (per le schede) e da 10 cm (per i manifesti). Tuttavia i presentatori potranno continuare e presentare, per le schede di voto, il simbolo da 2 cm senza alcun pregiudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto ho commentato nell'introduzione al post "Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge, con modificazioni", per le elezioni politiche, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni da riportare sulle schede di voto.

Riporto di seguito il testo della CIRCOLARE N. 14/09/UEP.

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Prot. n. 6287/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 1 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/09/UEP

- AI SIGG. SINDACI
- AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI BADIA POLESINE
- AI SIGG. PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ROVIGO-ADRIA

OGGETTO: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito alle disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26:

“””””””””””Di seguito alla circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – n. 4/2009 (Circolare Prefettizia n. 6 del 4 febbraio 2009) si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2009 è stata pubblicata la legge 25 marzo 2009, n. 26, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, concernente “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”.

Tale legge, in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, apporta modifiche al testo del decreto- legge 27 gennaio 2009, n. 3, schematicamente evidenziate qui di seguito:
a) inserisce l’articolo 1-bis, concernente le nuove dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali per le elezioni europee ed amministrative;
b) aggiunge, all’art. 2, il comma 17-bis, prevedendo – per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2009 e con esclusivo riferimento alle sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell’Unione europea per il voto degli elettori italiani ivi residenti – che il numero di elettori da assegnare a ciascuna sezione elettorale, a cura del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 408/1994, non possa essere superiore a 3.000 (e non più a 1.600).
c) all’articolo 4 recante disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, sostituisce il riferimento all’esclusione di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con quello, più ampio, relativo all’esclusione di maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) introduce l’art. 4-bis, che prevede la possibile ammissione ai seggi elettorali di osservatori OSCE.

In particolare, l’art. 1-bis (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali), nell’intento di rendere più chiari e riconoscibili all’elettore, ai fini dell’espressione del voto, i simboli identificativi delle liste e dei gruppi di candidati che partecipano alle consultazioni elettorali europee ed amministrative – anche in linea con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni delle elezioni politiche – fissa a 3 centimetri il diametro dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione sia per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che per quelle comunali (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e provinciali, all’uopo novellando, rispettivamente, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

E’ da ritenersi, pur in mancanza nella “novella” di un espresso richiamo normativo all’art. 71 del suddetto testo unico n. 267 del 2000, che l’incremento a centimetri 3 del diametro del contrassegno sulle schede debba, in ogni caso, applicarsi anche per le elezioni dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non ostandovi la normativa vigente, che nulla dispone in merito. Ciò, per ovvie esigenze di uniformità, di semplificazione delle operazioni di stampa, oltre che di snellimento procedimentale per le stesse forze politiche impegnate, con le proprie liste o gruppi di candidati, in più competizioni elettorali interessanti il rinnovo di organi elettivi appartenenti a diversi livelli territoriali di governo.

E’ appena il caso di evidenziare che – concernendo l’intervenuta novella normativa unicamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede – nessun rilievo giuridico assume l’eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di candidati rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni ora prescritte per la stampa delle schede.

Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede per il primo turno delle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle elezioni provinciali, fermi restando ovviamente i criteri di composizione già previsti nelle tabelle C e G allegate al D.P.R n. 132/1993, l’altezza tradizionale delle schede sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato sulla scheda alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.

L’art. 4-bis (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE) esclusivamente per le prossime consultazione elettorali e referendarie del 2009, ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri che trasmette, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, l’elenco nominativo degli stessi al Ministero dell’Interno.
Tale elenco verrà successivamente trasmesso, da parte di questo Dicastero, ai Prefetti delle province interessate affinché venga reso noto ai Sindaci dei Comuni coinvolti.
La legge chiarisce che è preclusa agli osservatori qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.”””””””””””

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.

IL PREFETTO ( Adinolfi )

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Testo coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3

Sul sito del Ministero dell'interno è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie».

Vai al documento

venerdì 3 aprile 2009

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge, con modificazioni.

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge. Tuttavia la legge di conversione ha introdotto alcune modifiche.
Pertanto ne riproduco il testo, comprensivo dell'allegato.

Va osservato che il diametro dei simboli da riportare sulle schede di voto passa da 2 a 3 centimetri ma che tale innovazione vale per le elezioni dei membri del parlamento Europeo, le elezioni dei sindaci e consigli comunali nei comuni con oltre 15.000 abitanti e le elezioni provinciali. Non sono comprese le elezioni del Senato e della Camera ma nemmeno le elezioni comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti!!!!

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Legge 25/3/2009 n. 26 (G.U. 28/3/2009 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Articolo 1

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazionielettorali e referendarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis - Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali
1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:«Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

All'articolo 2:

è aggiunto, in fine, il seguente comma: «17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettorida assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo' essere superiore a 3.000.».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis - Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

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