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martedì 25 novembre 2008

Istanze di cambiamento del nome e del cognome. La Circolare n. 15/2008

(Dal sito del CNSD)

Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15

In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
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Per comodità ne riproduco il testo.

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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.

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