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martedì 29 luglio 2008

Parentela e affinità

Che grado di parentela mi lega al figlio del cugino di mia madre? Breve spiegazione per comprendere la differenza tra parenti in linea diretta e collaterale e uno schema riepilogativo per conoscere i gradi che legano gli uni agli altri.
http://www.comprensivopofi.net/nuova_pagina_2.htm

lunedì 21 luglio 2008

SAIA, la documentazione tecnica per il formato XML

Dal sito del CNSD

XML-SAIA: validazione dati per singolo record
A partire dal 18 luglio 2008 viene resa disponibile la nuova release di XML-SAIA che permette di effettuare la validazione dei dati relativi alle comunicazioni di variazione anagrafica per singolo record anziché sull'intero file inviato. La versione si aggiornerà automaticamente al primo tentativo di connessione al CNSD. Per ulteriori informazioni si consiglia la consultazione della relativa documentazione tecnica scaricabile al link sottostante e piu' precisamente la visione dell'allegato denominato "allegato_tecnico_2_struttura _dati_AP5_v.1.12"

Questo il link per la consultazione della documentazione completa (molto tecnica, da segnalare alla propria sofware house).

giovedì 17 luglio 2008

Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno


DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 21 febbraio 2007



Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori,deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge del 31 dicembre 1998, legge n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui l'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attributivi al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori) e gli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Considerato che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l'adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell'Aja del 1993;
Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell'Interno, nell'emettere il provvedimento, di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero adottato all'ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo,consentendo peraltro, all'autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
Considerato, pertanto, che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
Emanano
la seguente direttiva:


Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.


Roma, 21 febbraio 2007


Il Ministro dell'Interno
Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

domenica 13 luglio 2008

Vigilanza Anagrafica, c'è tempo fino al 5 settembre

Nuova proroga per la compilazione dei questionari 2006 e 2007 sulla vigilanza anagrafica e sulla sicurezza. Avremo tempo fino al 5 settembre 2008.
Considerata la quantità e, a volte, la complessità dei quesiti verrebbe da dire che le proroghe non bastano mai ma credo proprio che questa sia l'ultima.

Regione Veneto, cambia l'assessore all'e-government

Dal CRC Veneto:

vi segnaliamo il cambiamento di Assessore con delega all'e-government della Regione Veneto.
Fino a qualche giorno fa le competenze in tema di informatica ed e-government nella Giunta Regionale del Veneto facevano capo a Fabio Gava. A seguito della sua elezione a parlamentare e delle sue conseguenti dimissioni dalla Giunta, le sue deleghe sono state assegnate in parte al neo assessore Vendemiano Sartor e in parte redistribuite ad altri assessori.
Per quanto riguarda specificamente le materie di nostro interesse, ossiainformatica ed e-government, queste fanno ora capo a Renato Chisso, Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, che le aggiunge alle deleghe già di sua competenza e di cui rimane titolare.

venerdì 11 luglio 2008

Impronte digitali dei Rom, per il Parlamento europeo è discriminazione


Dal sito Maggioli:


Raccogliere le impronte digitali dei Rom costituisce un atto di discriminazione. Con 336 voti favorevoli, 220 contrari e 77 astensioni il Parlamento europeo ha approvato ieri una risoluzione sostenuta dai gruppi PSE, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL che esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei Rom, inclusi i minori, e dall’utilizzare le impronte già raccolte in quanto ciò costituirebbe un atto di discriminazione fondato sulla razza e l’origine etnica, vietato dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale procedura di identificazione risulterebbe contraria alla direttiva 2000/43/CE e a quanto stabilito dallo stesso trattato istitutivo della Comunità europea e condurrebbe alla criminalizzazione anche dei bambini Rom. Il Parlamento di Strasburgo invita, pertanto, la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate da governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell’Unione europea. L’Europarlamento esprime particolare preoccupazione per l’affermazione contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano secondo cui la presenza di campi Rom attorno alle grandi città costiuisce una grave emergenza sociale, fatto che giustificherebbe la dichiarazione dello stato di emergenza per un anno. Ciò permetterebbe ai Prefetti, cui è stata delegata l’esecuzione di tutte le misure, di adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, in base ad una legge sulla protezione civile che si applica in caso di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi” non adeguata a questo caso specifico. Importante, invece, secondo gli eurodeputati, lo sviluppo di strategie a livello europeo e nazionale a favore dell’integrazione dei Rom, che sfruttino pienamente le opportunità offerte dai fondi dell’Unione europea e che siano finalizzate al miglioramento dell’accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria e agli alloggi. In seguito a contatti con il governo italiano, il Commissario alla giustizia Barrot ha spiegato all’Aula, prima di procedere al voto, che l’Italia intende raccogliere le impronte solo nel caso in cui non sia possibile stabilire l’identità delle persone e, per quanto riguarda i bambini, si procederebbe in tal senso solo con l’autorizzazione di un giudice. Saranno inoltre depennate dal censimento le richieste di indicare l’etnia e la religione. Alla luce di questa dichiarazione, Manfred Weber (PPE/DE, DE) e Roberta Angelilli (UEN, IT) hanno proposto di rinviare la votazione. Martin Schulz (PSE, DE) si è opposto, asserendo che il governo italiano aveva fornito informazioni parziali. La richiesta di rinvio è stata respinta dall’Aula con 293 voti favorevoli e 316 contrari. Bocciato anche un emendamento proposto dalla Angelilli e da Mario Borghezio (UEN, IT), che invitava l’Italia “a continuare il suo impegno per affrontare l’emergenza sociale e umanitaria e per assicurare il ripristino delle condizioni di legalità, sostenendo politiche per la lotta al lavoro nero minorile, allo sfruttamento dei minori e della prostituzione”.
(fonte: lagazzettadeglientilocali.it)

domenica 6 luglio 2008

Repubblica di Croazia. Nuove disposizioni in materia di ingresso di minori stranieri non accompagnati



Tipo : CIRCOLARE
Settore : DOCUMENTAZIONE
Argomento : DOCUMENTAZIONE
Fonte : Ministero dell'Interno http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)
Numero : 7
Data : 26/06/2008

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria, con lettera n.1531 in data 20.5.2008, ha reso noto che, in base alla nuova legislazione croata, il minore straniero non accompagnato dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Croazia, dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio da parte delle persone in questione.

La Circolare in parola contiene il modello di atto di assenso da utilizzare. Attualmente è pubblicata in formato .pdf, purtroppo per immagini e quindi non direttamente utilizzabile. Ho acquisito il file mediante un programma ocr convertendolo in formato Ms Word 2003. Se ti può essere utile scrivimi in ufficio info@comune.castelguglielmo.ro.it

Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Schema nota accertamento.


Emanata circolare n. 26 in data 1° giugno 2007 avente ad oggetto: "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana".


Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)

Numero : 26/2007
Data : 01/06/2007


A seguito di segnalazioni di incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, questa Direzione Centrale ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni al fine di arginare il verificarsi dei fenomeni sopracitati.

La circolare è scaricabile dal link sopra indicato.

Personalmente mando una e-mail al consolato che ha rilasciato l'attestazione "di non rinuncia alla cittadinanza italiana". Gli indirizzi delle nostre rappresentanza all'estero sono reperibili presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, cliccando in alto a destra nella casella Link diretti e selezionando Rappresentanze Italiane (confermare cliccando sul bottone Vai). Poi si utilizza il motore di ricerca.

Lo schema che utilizzo è di questo tenore:

Presso questo Ufficio di Stato Civile è pervenuta la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX.

Con circolare prefettizia del 17.07.2007 sono state diramate ai Comuni disposizioni finalizzate alla verifica dell'autenticità della documentazione relativa alla pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. All'origine delle disposizioni prefettizie vi è la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 26 del 01/06/2007.
In base alle richiamate disposizioni questo Ufficio chiede conferma circa l'effettiva trasmissione della documentazione in parola da parte di codesto Consolato e quindi dell'autenticità della stessa.

A tal fine si riportano i dati identificativi della pratica:
- Pos. X1111X
- Data: XX/XX/XXXX
- Num. Prot.: 22222
- Oggetto: XXXXXXXXXX XXXXXXXX (di XXXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX) nato a Xxxxxxxxx il XX/XX/XXXX.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
L'Ufficiale dello Stato Civile

mercoledì 2 luglio 2008

Matrimonio celebrato all'estero. Le pubblicazioni potrebbero non essere necessarie.


Dettaglio Documento (stralcio)


OGGETTO: Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero davanti all'autorità locale


Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)
Numero : 5
Data : 22/05/2008


A seguito della abrogazione dell'art. 115, co. 2 del codice civile, disposto dall'art. 110 del D.P.R 396/2000, sono sorti contrasti interpretativi circa il permanere dell'obbligo della effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino, quando tale matrimonio viene celebrato all'estero dalle autorità locali.


-----inizio documento-----

....

In caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano, innanzi alle autorità di tale paese, deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Tale posizione interpretativa è corroborata sia dalla espressa abrogazione dell'art 115 co. 2 del codice civile, sia dalla previsione dell'art. 28 della L. 218/95 che sottopone le formalità matrimoniali alla "legge del paese" dove il matrimonio viene celebrato.
Le pubblicazioni continuano ovviamente ad essere richieste nel caso di matrimonio celebrato innanzi alle autorità consolari italiane, in quanto detta autorità celebra il rito ai sensi della normativa italiana.

-----fine documento-----