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giovedì 4 dicembre 2008

D.L. 29-11-2008 n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa.

DECRETO-LEGGE 29-11-2008, n. 185


Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263)
note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

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Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo (49).

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (50).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare (51).

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (52).

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis (53).
....

domenica 30 novembre 2008

XXVIII Convegno ANUSCA - Riccione 17 - 21 novembre 2008

(fonte: CNSD)

Pubblicata la documentazione fornita dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici in occasione del XXVIII Convegno ANUSCA tenutosi a Riccione (RN) dal 17 al 21 novembre 2008


Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile
(direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura)

Scarica la documentazione in .pdf

Pubblicata la circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine."

(fonte: CNSD)

Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine." Il testo completo è disponibile in allegato e nell' area Anagrafe, settore Normativa.

Per scaricare il file .pdf clicca qui

Per comodità ne riporto il testo:

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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici
Prot. Uscita del 28/11/2008 Numero 0012950
Classifica: 23^/A
CIRCOLARE N° 16

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.


Allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini di nazionalità egiziana e tunisina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri si forniscono le seguenti indicazioni.
Con riguardo ai cittadini della Repubblica Araba di Egitto, la sequenza dei nomi presenti sul passaporto deve essere riportata nei registri anagrafici individuando nel NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto, nel COGNOME le restanti parti della stessa sequenza.
Si informa per inciso che tali parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno e che in base all'ordinamento egiziano con la progressione della
discendenza l'ultimo nome viene normalmente eliminato, anche se in rari casi viene mantenuto il nome del trisavolo.
In base al criterio descritto, l'ipotetico signor Mohamed Ahmed Nabil Said, va registrato riportando nel campo NOME Mohamed e nel campo COGNOME Ahamed Nabil Said.
Per quanto riguarda le cittadine tunisine, si richiama la circolare n. 13, del 26 aprile 2006, con la quale è stato chiarito che la dicitura "ep" o "ep.se" presente sul passaporto significa "spostata con" e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito.
Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "ep" o "ep.se".
Si pregano le SS.LL. d'informare i comuni del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE Porzio
ML

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martedì 25 novembre 2008

Istanze di cambiamento del nome e del cognome. La Circolare n. 15/2008

(Dal sito del CNSD)

Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15

In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
Vai alla pagina dedicata.
Scarica direttamente.

Per comodità ne riproduco il testo.

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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.

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lunedì 24 novembre 2008

Circolare n. 14/2008. Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.

Dal sito del CNSD

Circolare n. 14/2008 Riacquisto della cittadinanza italiana.

Tipo : CIRCOLARE
Settore : ANAGRAFE
Argomento : ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 14/2008

Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.

Clicca qui per scaricare il file in formato .pdf

venerdì 21 novembre 2008

Servizi INA SAIA - Manutenzione straordinaria

Data : 20/11/2008
Settore: INA SAIA

A causa di manutenzione tecnica straordinaria i servizi SAIA (XML-SAIA e Web Saia) non sono attualmente disponibili. Il ripristino del servizio avverrà nel minor tempo possibile.

(fonte: CNSD)

martedì 18 novembre 2008

Cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace

Non è una novità ma può tornare utile.
Si tratta della CIRCOLARE N°. 4 in data 09/02/2007, Prot. n. 200701540/15100-297, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e riguarda connazionali nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace.
La circolare riprende l'art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, il quale prevede che tutte le pubbliche amministrazioni “nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.”

Clicca qui per scaricare il testo integrale della circolare dal CNSD.

lunedì 17 novembre 2008

Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell'indicazione del nome

Da tenere a portata di mouse.

A seguito di continue richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha ritenuto opportuno emettere un'ulteriore circolare esplicativa, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001. Si tratta della CIRCOLARE N. 5 in data 14/02/2007, Prot. n. 200701708-15100/397

Vai alla pagina dedicata per scaricarla dal CNSD.

Ne riporto comunque il testo evidenziando le parti, a mio giudizio, più importanti per l'immediata operatività.

----inizio documento
Prot. n. 200701708-15100/397
Roma, 14 febbraio 2007
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta dell’indicazione del nome.

Atteso che continuano a pervenire richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del disposto dell’art. 36 del DPR 396/2000 si ritiene opportuno emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti della precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ed i vari chiarimenti in più occasioni pubblicati sul sito web di questa Direzione.
Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile al fine di indicare, con carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall’uso protratto nel tempo.
Come già indicato nella predetta circolare, in caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell’interessato, la facoltà concessa dal DPR non può comportare l’alterazione dell’ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l’ordine originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l’ufficiale dello stato civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l’uso protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la procedura di cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000.
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte dell’ufficiale di stato civile, di procedere ex officio, senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l’ufficiale di stato civile riscontri d’ufficio (es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello risultante dall’atto di nascita, si potrà procedere a contattare l’interessato al fine di ricevere l’indicazione di cui all’art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall’atto di nascita.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler richiamare l’attenzione dei Sigg. Sindaci circa l’esigenza di assicurare la corretta attuazione di quanto ivi stabilito.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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domenica 16 novembre 2008

Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.

Importantissimo cambiamento nel modo di trattare i doppi cognomi dei cittadini italiani, nati all'estero, ai quali, al momento della nascita, è stato attribuito il cognome composto paterno-materno e che conservano la cittadinanza del paese d'origine.
In questi casi i cittadini mantengono il doppio cognome e non deve essere applicato il comma 2 dell'art. 98 del DPR 396/2000.
Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i cittadini nati in Spagna o Portogallo (si veda il precedente post del 16/09/2008) o in paesi di tradizione spagnola o portoghese ma bensì tutti i cittadini in possesso di cognome composto paterno-materno e che mantengono (circostanza che va documentata) la doppia cittadinanza.
Si veda in proposito la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 397 del 15 maggio 2008, avente ad oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000", scaricabile presso il sito del CNSD.

lunedì 10 novembre 2008

Una ''rivoluzione nella culla''. Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana

Gianpiero Dalla Zuanna: ''Se il numero d'ingressi attuale, circa 300 mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento

''Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana. “Se il numero d'ingressi attuale, circa 300mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento”, dice Gianpiero Dalla Zuanna, autore del libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è”.
Il libro, edito dall'Università Bocconi di Milano, analizza l'andamento della popolazione italiana negli ultimi anni e mette in evidenza come il declino demografico annunciato negli anni Novanta non si sia realizzato: “Oggi in Italia ci sono tre milioni di persone in più rispetto alle proiezioni elaborate nei primi anni Novanta -spiega Ganpiero Dalla Zuanna- perché era stata sottostimata la presenza degli stranieri”.
Un esempio, in senso contrario è dato dal Piemonte. Se dal 1951 in poi non ci fosse stata immigrazione, la regione, basandosi sulla sola fecondità delle residenti, avrebbe un milione e mezzo di abitanti in meno. E dal momento che gli immigrati si adeguano in fretta alla fecondità locale, nei prossimi lustri il declino demografico sarà evitato solo se continueranno ad arrivare 300mila nuovi italiani all'anno.
Ma il “salvataggio” del nostro Paese non è solo una questione di numeri (“la nostra economia non può sopportare un calo eccessivo della popolazione in età lavorativa”, dice Dalla Zuanna), ma ha anche una forte valenza sociale: “Arrivano i migliori -spiega l'autore del libro- il processo migratorio è caratterizzato da una selezione verso l'alto”.
Il libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è” edito da Università Bocconi ed è stato scritto a quattro mani da Francesco Billari, docente di demografia all'università Bocconi, e Gianpiero Dalla Zuanna, docente alla facoltà di scienze statistiche dell'università di Padova.

( fonte: http://www.redattoresociale.it/ )

cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno.

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha pubblicato la circolare n. 13 del 28 ottobre 2008, esplicativa delle nuove modalità di calcolo delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007. Le nuove modalità di calcolo sono state introdotte con decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che ha modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 in più punti:
- sostituendo il comma 1, che reca ora una nuova elencazione dei familiari dello straniero per i quali può essere richiesto il ricongiungimento,
- aggiungendo il comma 1 bis dove è prevista la possibilità di far ricorso all'esame del DNA per accertare le relazioni di parentela in mancanza di documentazione rilasciata dalle autorità dello stato di appartenenza
- modificando, infine, anche il comma 3 lett. b del citato articolo 29 con l'introduzione di nuovi parametri per il calcolo delle risorse economiche sufficienti, norma a cui si fa riferimento anche per la verifica delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007.
Il d.lgs. n. 160/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2008 ed è entrato in vigore il 5 novembre.

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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 2 1 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003186lCE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale è stata varata la riforma delladisciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286190.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungirnento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovverodi due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3 lett. b).
b) Assicurazione sanitaria. E' stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
a) Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma l lett. a).
b) Figli. E' previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. C).
c) Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 1ett.d).
d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni wche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le qualinon sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si raccomanda alle SS.LL di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

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lunedì 3 novembre 2008

Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell'allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri

Dal sito del CNSD

E' stata emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in data 22 ottobre, la circolare n. 11/2008, in cui si chiede ai comuni la trasmissione delle anagrafi degli italiani residenti all'estero locali all'aire centrale - aggiornata e bonificata per quanto riguarda le posizioni scartate - entro e non oltre il 25 novembre p.v. si raccomanda, in particolare, la verifica dell'esatta indicazione, nel campo relativo al diritto di voto, della posizione elettorale. Il testo della circolare (file .pdf) e' disponibile nella sezione Normativa del settore AIRE.

Ne riproduco il testo.

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Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Numero: 0011332
Classifica :23/a-023
Roma, 22 Ottobre 2008

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA n. 11 /2008
OGGETTO: Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell’allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto – in vista della prossima elezione dei Comites (Comitati degli Italiani all’estero, di cui alla legge 205/1985 e successive modificazioni) - l’aggiornamento dell’Elenco unico degli italiani residenti all’estero, finalizzato all’elezione dei Comites stessi.
A tale scopo , si invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all’estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati – entro il prossimo 25 Novembre – all’Aire centrale, per
permettere, così, l’allineamento informatico con i dati del Ministero degli Affari Esteri e la predisposizione del citato Elenco aggiornato.
Con l’occasione si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l’obbligo dell’invio settimanale degli archivi informatici comunali – come indicato nella circolare n. 34 del 26 giugno 2007 – anche qualora il Comune interessato non abbia iscritti.

Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nel prossimo Elenco aggiornato, con una ricaduta negativa sulla veridicità dello stesso e del successivo Elenco Elettori, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l’esattezza e la completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a voler "bonificare" le posizioni scartate dall’Aire centrale a causa dei controlli informatici di coerenza e completezza delle stesse.
Le posizioni scartate devono essere verificate con i dati anagrafici e di stato civile in possesso dei comuni stessi, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei codici consolari e alla coerenza geografica tra Stato di residenza ed Ufficio consolare di competenza.
Qualora vengano riscontrate nelle AIRE comunali posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l’esatta identificazione e reperimento dei relativi cittadini (per esempio, mancanti di data di nascita, di luogo di nascita - inteso come comune italiano o come località più territorio/Stato estero - di Ufficio consolare , di Stato/territorio di residenza o con indirizzo carente di elementi essenziali), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione delle relative posizioni per irreperibilità presunta, dandone comunicazione, qualora conosciuti, all’ultimo Ufficio consolare e all’ultimo indirizzo dell’interessato.
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a voler anche verificare l’avvenuta cancellazione delle posizioni duplicate (sia all’interno di uno stesso comune che tra due comuni diversi), come già richiesto con precedenti note separate.
Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, alla data del 25 Novembre p. v. , ultracentenari e per i quali non sia stata fornita, tramite gli Uffici consolari, la prova dell’esistenza in vita.
Si sottolinea, infine, la necessità del corretto utilizzo , nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Le SS.LL. sono anche pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di "arretrato", sia a livello anagrafico (mancato inserimento nell’anagrafe comunale di modelli Cons 01 di iscrizione e variazione, così come mancata cancellazione di posizioni per avvenuto decesso, rimpatrio, etc.) che a livello di trascrizione degli atti di stato civile.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annapaola Porzio
F.TO
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La circolare è stata oggetto di nota della prefettura di Rovigo in data 23 ottobre 2008.

mercoledì 29 ottobre 2008

Durata e rinnovo della carta d'identità

Pubblicata circolare del 27/10/2008 n 12 avente ad oggetto: "Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Ciò che era sembrato un provvedimento di facile applicazione si sta complicando un po'. Ed ecco, per la nostra gioia, una dozzina di chiarimenti. Chissà se il ministro Brunetta è stato avvisato :-)

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Circolare Ministero dell'interno 27/10/2008 n. 12

Oggetto: Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
A seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l'articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dellrUnione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 10 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza."
Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.
Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del Decreto Legge 11212008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all'estensione della validità.
Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.
Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11212008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:
1. Qualsiasi cittadino iri possesso della carta d'identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò rilasciata dal 26. 6.2003 in poi) può chiedere al Comune I'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 11 212008 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al ......", ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.
2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre I'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 77311931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 44512000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 812008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.
Le SS.LL sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore centrale (Porzio)

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fonte: CNSD - Circolari emesse anno 2008
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1070&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null

venerdì 3 ottobre 2008

Ricompilazione delle liste sezionali

In questi giorni abbiamo tutti ricevuto la circolare che copio sotto, in materia di ricompilazione delle liste sezionali.
Per il momento la riproduco soltanto ma vorrei, appena possibile, creare i link opportuni alla normativa citata, in modo da avere a portata di mouse tutti i testi di riferimento. Vedremo.
Ecco la circolare della Prefettura di Rovigo:

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Prot. 17900/08/Area I^ - U.E.P. - Rovigo 29 settembre 2008
CIRCOLARE N. 62/08/ /U.E.P.

AI SIGG. SINDACI
AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

OGGETTO: Ricompilazione delle liste sezionali in occasione delle elezioni previste per l’anno 2009.-

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 60/2008 del 22 settembre u.s., ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:

“””””””””””””””””In vista delle consultazioni che si terranno il prossimo anno si dispone che, in occasione della revisione delle liste elettorali relative al secondo semestre dell’anno in corso, tutti i Comuni provvedano, ove lo ritengano opportuno, a ricompilare le liste sezionali in quattro esemplari, fatto salvo quanto disposto con circolare di questa Direzione Centrale n. 2 del 15 gennaio 1997 per gli Enti Locali ad elevato grado di informatizzazione (circolare prefettizia n. 3/97/UEP del 17 gennaio 1997.
Nella stessa occasione i Comuni interessati anche alla rinnovazione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale nonché del Sindaco e del Consiglio Comunale potranno ricompilare le liste sezionali in sei esemplari.
I Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, che siano interessati alla rinnovazione dei propri organi elettivi, potranno approntare cinque esemplari delle predette liste, provvedendo a predisporre un’ulteriore copia in caso di eventuale turno di ballottaggio.
La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo III° del T.U. 20/3/1967, n. 223, e le istruzioni di cui al paragrafo 113 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.
Con l’occasione si ricorda, altresì, la circolare MIAITSE n. 130/2003 del 16/9/2003 (circolare prefettizia n. 55/03/S.E. del 25 settembre 2003) , con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni relative alla compilazione delle liste elettorali in attuazione delle disposizione di cui all’art. 177, comma 4° del D.L. 30/6/2003, n. 196, che ha soppresso le lettere D) e E) dell’art. 5, primo comma, del D.P.R. 20/3/1967, n. 223.”””””””””””””

IL PREFETTO (Adinolfi )
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giovedì 2 ottobre 2008

Vigilanza anagrafica, una mail per ciascuno fa male a qualcuno



Decisamente la compilazione dei questionari sulla vigilanza anagrafica 2006 e 2007 sono una tribolazione infinita. Va bene compilare questionari che in parte si sovrappongono agli adempimenti del piano di sicurezza per la carta d'identità elettronica; va bene la pesantezza di una quantità esorbitante di quesiti; va bene il dover prendere in mano una per una le pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica; e vada pure per doverlo fare anche per qualche mese dell'anno precedente e qualche mese di quello successivo.

Va bene tutto ma quando, finalmente, hai compilato tutto, lo hai inserito nel sistema e lo hai confermato, non dovresti ricevere dall'assistenza tecnica del CNSD una mail che ti segnala la mancanza di due questionari. Ma come, ho sbagliato qualcosa? Ho le traveggole? Ma non erano stati "confermati" tutti e quattri i questionari?

E infatti è così. Mi collego al sistema e verifico: per ciascun questionario lo status è "Confermato".

Ma allora che è successo?

Chiamo l'assistenza allo 06-477.8131 e scopro la causa del problema: a tutti i comuni d'Italia è stata inviata una mail che doveva essere spedita soltanto a quelli che non avevano completato alcuni questionari. Incredibile!

Cadono veramente le braccia: più di 8.000 mail quando dovevano essere, probabilmente, poche decine o centinaia.

Viene da chiedersi, con preoccupazione, come si stia gestendo il sistema della vigilanza anagrafica e se non sia il caso che venga rivisto da cima a fondo, semplificandolo di dieci volte almeno e impedendo che accadano di questi inconvenienti. Forse, allora, non ci sarebbe bisogno di tante proroghe.

martedì 23 settembre 2008

Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi

Non è una novità ma poiché mi è tornata utile in questi giorni segnalo la Circolare n. 14/2007 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Prot. n. 200703047-15100/397 in data 21 marzo 2007, ad oggetto:
Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi.

Il documento è scaricabile dal sito del CNSD cliccando su Circolari emesse nel box in basso a sinistra Informazioni e Approfondimenti. Cliccare poi su Anno: 2007 e selezionare il titolo della circolare. Sarà possibile visualizzarla (formato Ms Word) o salvarla sul proprio pc.

Per utilità riporto di seguito il testo dell'art. 98 del DPR 396/2000:

D.P.R. 3-11-2000 n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.)

Art. 98. Correzioni.
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

lunedì 22 settembre 2008

Nuovo aggiornamento documentazione tecnica INA-SAIA - Messaggi ed Esiti dagli Enti


Sul sito del CNSD è stato pubblicata la notizia di un nuovo aggiornamento della documentazione tecnica INA-SAIA. In particolare, si legge:



E' stato pubblicato un aggiornamento del documento che descrive gli esiti degli Enti collegati al sistema INA-SAIA. Si consiglia la consultazione della relativa documentazione tecnica scaricabile al link sottostante e piu' precisamente la visione dell'allegato denominato "messaggi esiti enti v.1.5.6".

E' presente un link esterno al documento di interesse. Oppure clicca qui (file pdf).

martedì 16 settembre 2008

Scarica gratis la Costituzione

Il Ministero dell'Interno ha stabilito "che i Sindaci di ciascun Comune provvedano alla consegna delle copie della Costituzione a tutti i nuovi cittadini, in modo da renderli pienamente consapevoli e partecipi di far ormai parte, a pieno titolo, del nostro Paese".

Le tipografie specializzate ci propongono, ad un costo peraltro contenuto, il testo della costituzione stampato su fascicoletti da consegnare a chi ha prestato giuramento a seguito dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Per chi vuole risparmiare, il testo della costituzione è disponibile, aggiornato, sul sito ufficiale del Quirinale. In alto a destra, cliccare sul link LA COSTITUZIONE per raggiungere la pagina dedicata. Qui sarà possibile leggere il testo della costituzione e, soprattutto, scaricarlo in formato pdf. Oppure cliccando direttamente qui.

Circolare 10/2008 - Cognomizzazione dei predicati nobiliari


E' stata emanata la circolare n. 10/2008 avente ad oggetto: problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari.


Come al solito il documento è accessibile dal sito del CNSD cliccando su Circolari emesse nel box in basso a sinistra Informazioni e Approfondimenti.

Cittadinanza, spagnoli e portoghesi manterranno il doppio cognome quando diventeranno italiani

Una circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si conforma a una sentenza della Corte europea

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha emanato una circolare il 12 giugno 2008 con la quale sono stati chiariti i criteri di trasmissione ai figli del cognome dei genitori nei casi in cui venga concessa la cittadinanza italiana.
La questione nasce da una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha affermato che un cittadino dell'Unione, titolare di doppia cittadinanza, può chiedere che il cognome venga attribuito in conformità alla normativa di uno dei due Stati di cui possiede la cittadinanza.
La controversia era nata per un caso di un cittadino, figlio di madre belga e padre spagnolo, cui è stato riconosciuto il diritto asd assumere le generalità secondo l'ordinamento spagnolo che prevede che il nome dei figli sia composto dal primo cognome del padre, seguito da quello della madre.
Per adempiere alle indicazioni della Corte, quindi, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha disposto che, d'ora in avanti, i decreti di conferimento della cittadinanza italiana per tutti i cittadini dell'Unione europea di nazionalità spagnola e portoghese, recheranno senza che l'interessato ne faccia richiesta, le generalità attribuite al momento della nascita.

(fonte: Ministero dell'Interno dove sarà possibile scaricare la circolare sopra citata)

domenica 14 settembre 2008

Schema di annotazione a seguito di nomina di Amministratore di sostegno

Non esiste un'annotazione specifica per l'annotazione sull'atto di nascita dell'avvenuta nomina dell'amministratore di sostegno.
Lo schema che utilizzo è il seguente:

COMUNE di CASTELGUGLIELMO
PROVINCIA di ROVIGO
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Prot. n. ________ - Data __________

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di
ROVIGO

Si invia la comunicazione sotto riportata ai fini dell’annotazione da eseguirsi sull’ATTO DI NASCITA di questo Comune Anno XXXX Parte I Serie X N. XX relativo a XXXXXXXX XXXXX, nato a Castelguglielmo il GG/MM/AAAA
______________________________________________________

ANNOTAZIONE DI NOMINA
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(art. 405, Codice Civile)

Il Tribunale di Xxxxxxxxxx in data GG/MM/AAAA, ha nominato l’amministratore di sostegno a XXXXXXXX XXXXXXX, nato a Castelguglielmo il GG/MM/AAAA.

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

______________________________________________________

COMUNE di CASTELGUGLIELMO

Prot. n. __________ - Data, gg/mm/aaaa

Eseguita l’annotazione sopra riportata su questi registri in data gg/mm/aaaa, si trasmette al Signor Procuratore della Repubblica/Prefetto di ROVIGO, in adempimento alla circolare Min. Interno MIACEL n. 9 dell’11 luglio 2001.

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

venerdì 12 settembre 2008

Vigilanza Anagrafica: ultima proroga compilazione questionari

Il termine per la compilazione dei questionari 2006 e 2007 (quattro in tutto) è stato prorogato al 26 settembre 2008.
Sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici viene sottolineato che questa sarà l'ultima proroga disponibile.

martedì 29 luglio 2008

Parentela e affinità

Che grado di parentela mi lega al figlio del cugino di mia madre? Breve spiegazione per comprendere la differenza tra parenti in linea diretta e collaterale e uno schema riepilogativo per conoscere i gradi che legano gli uni agli altri.
http://www.comprensivopofi.net/nuova_pagina_2.htm

lunedì 21 luglio 2008

SAIA, la documentazione tecnica per il formato XML

Dal sito del CNSD

XML-SAIA: validazione dati per singolo record
A partire dal 18 luglio 2008 viene resa disponibile la nuova release di XML-SAIA che permette di effettuare la validazione dei dati relativi alle comunicazioni di variazione anagrafica per singolo record anziché sull'intero file inviato. La versione si aggiornerà automaticamente al primo tentativo di connessione al CNSD. Per ulteriori informazioni si consiglia la consultazione della relativa documentazione tecnica scaricabile al link sottostante e piu' precisamente la visione dell'allegato denominato "allegato_tecnico_2_struttura _dati_AP5_v.1.12"

Questo il link per la consultazione della documentazione completa (molto tecnica, da segnalare alla propria sofware house).

giovedì 17 luglio 2008

Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno


DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 21 febbraio 2007



Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori,deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge del 31 dicembre 1998, legge n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui l'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attributivi al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori) e gli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Considerato che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l'adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell'Aja del 1993;
Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell'Interno, nell'emettere il provvedimento, di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero adottato all'ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo,consentendo peraltro, all'autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
Considerato, pertanto, che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
Emanano
la seguente direttiva:


Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.


Roma, 21 febbraio 2007


Il Ministro dell'Interno
Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

domenica 13 luglio 2008

Vigilanza Anagrafica, c'è tempo fino al 5 settembre

Nuova proroga per la compilazione dei questionari 2006 e 2007 sulla vigilanza anagrafica e sulla sicurezza. Avremo tempo fino al 5 settembre 2008.
Considerata la quantità e, a volte, la complessità dei quesiti verrebbe da dire che le proroghe non bastano mai ma credo proprio che questa sia l'ultima.

Regione Veneto, cambia l'assessore all'e-government

Dal CRC Veneto:

vi segnaliamo il cambiamento di Assessore con delega all'e-government della Regione Veneto.
Fino a qualche giorno fa le competenze in tema di informatica ed e-government nella Giunta Regionale del Veneto facevano capo a Fabio Gava. A seguito della sua elezione a parlamentare e delle sue conseguenti dimissioni dalla Giunta, le sue deleghe sono state assegnate in parte al neo assessore Vendemiano Sartor e in parte redistribuite ad altri assessori.
Per quanto riguarda specificamente le materie di nostro interesse, ossiainformatica ed e-government, queste fanno ora capo a Renato Chisso, Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, che le aggiunge alle deleghe già di sua competenza e di cui rimane titolare.

venerdì 11 luglio 2008

Impronte digitali dei Rom, per il Parlamento europeo è discriminazione


Dal sito Maggioli:


Raccogliere le impronte digitali dei Rom costituisce un atto di discriminazione. Con 336 voti favorevoli, 220 contrari e 77 astensioni il Parlamento europeo ha approvato ieri una risoluzione sostenuta dai gruppi PSE, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL che esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei Rom, inclusi i minori, e dall’utilizzare le impronte già raccolte in quanto ciò costituirebbe un atto di discriminazione fondato sulla razza e l’origine etnica, vietato dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale procedura di identificazione risulterebbe contraria alla direttiva 2000/43/CE e a quanto stabilito dallo stesso trattato istitutivo della Comunità europea e condurrebbe alla criminalizzazione anche dei bambini Rom. Il Parlamento di Strasburgo invita, pertanto, la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate da governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell’Unione europea. L’Europarlamento esprime particolare preoccupazione per l’affermazione contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano secondo cui la presenza di campi Rom attorno alle grandi città costiuisce una grave emergenza sociale, fatto che giustificherebbe la dichiarazione dello stato di emergenza per un anno. Ciò permetterebbe ai Prefetti, cui è stata delegata l’esecuzione di tutte le misure, di adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, in base ad una legge sulla protezione civile che si applica in caso di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi” non adeguata a questo caso specifico. Importante, invece, secondo gli eurodeputati, lo sviluppo di strategie a livello europeo e nazionale a favore dell’integrazione dei Rom, che sfruttino pienamente le opportunità offerte dai fondi dell’Unione europea e che siano finalizzate al miglioramento dell’accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria e agli alloggi. In seguito a contatti con il governo italiano, il Commissario alla giustizia Barrot ha spiegato all’Aula, prima di procedere al voto, che l’Italia intende raccogliere le impronte solo nel caso in cui non sia possibile stabilire l’identità delle persone e, per quanto riguarda i bambini, si procederebbe in tal senso solo con l’autorizzazione di un giudice. Saranno inoltre depennate dal censimento le richieste di indicare l’etnia e la religione. Alla luce di questa dichiarazione, Manfred Weber (PPE/DE, DE) e Roberta Angelilli (UEN, IT) hanno proposto di rinviare la votazione. Martin Schulz (PSE, DE) si è opposto, asserendo che il governo italiano aveva fornito informazioni parziali. La richiesta di rinvio è stata respinta dall’Aula con 293 voti favorevoli e 316 contrari. Bocciato anche un emendamento proposto dalla Angelilli e da Mario Borghezio (UEN, IT), che invitava l’Italia “a continuare il suo impegno per affrontare l’emergenza sociale e umanitaria e per assicurare il ripristino delle condizioni di legalità, sostenendo politiche per la lotta al lavoro nero minorile, allo sfruttamento dei minori e della prostituzione”.
(fonte: lagazzettadeglientilocali.it)

domenica 6 luglio 2008

Repubblica di Croazia. Nuove disposizioni in materia di ingresso di minori stranieri non accompagnati



Tipo : CIRCOLARE
Settore : DOCUMENTAZIONE
Argomento : DOCUMENTAZIONE
Fonte : Ministero dell'Interno http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)
Numero : 7
Data : 26/06/2008

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria, con lettera n.1531 in data 20.5.2008, ha reso noto che, in base alla nuova legislazione croata, il minore straniero non accompagnato dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Croazia, dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio da parte delle persone in questione.

La Circolare in parola contiene il modello di atto di assenso da utilizzare. Attualmente è pubblicata in formato .pdf, purtroppo per immagini e quindi non direttamente utilizzabile. Ho acquisito il file mediante un programma ocr convertendolo in formato Ms Word 2003. Se ti può essere utile scrivimi in ufficio info@comune.castelguglielmo.ro.it

Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Schema nota accertamento.


Emanata circolare n. 26 in data 1° giugno 2007 avente ad oggetto: "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana".


Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)

Numero : 26/2007
Data : 01/06/2007


A seguito di segnalazioni di incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, questa Direzione Centrale ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni al fine di arginare il verificarsi dei fenomeni sopracitati.

La circolare è scaricabile dal link sopra indicato.

Personalmente mando una e-mail al consolato che ha rilasciato l'attestazione "di non rinuncia alla cittadinanza italiana". Gli indirizzi delle nostre rappresentanza all'estero sono reperibili presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, cliccando in alto a destra nella casella Link diretti e selezionando Rappresentanze Italiane (confermare cliccando sul bottone Vai). Poi si utilizza il motore di ricerca.

Lo schema che utilizzo è di questo tenore:

Presso questo Ufficio di Stato Civile è pervenuta la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX.

Con circolare prefettizia del 17.07.2007 sono state diramate ai Comuni disposizioni finalizzate alla verifica dell'autenticità della documentazione relativa alla pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. All'origine delle disposizioni prefettizie vi è la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 26 del 01/06/2007.
In base alle richiamate disposizioni questo Ufficio chiede conferma circa l'effettiva trasmissione della documentazione in parola da parte di codesto Consolato e quindi dell'autenticità della stessa.

A tal fine si riportano i dati identificativi della pratica:
- Pos. X1111X
- Data: XX/XX/XXXX
- Num. Prot.: 22222
- Oggetto: XXXXXXXXXX XXXXXXXX (di XXXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX) nato a Xxxxxxxxx il XX/XX/XXXX.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
L'Ufficiale dello Stato Civile

mercoledì 2 luglio 2008

Matrimonio celebrato all'estero. Le pubblicazioni potrebbero non essere necessarie.


Dettaglio Documento (stralcio)


OGGETTO: Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero davanti all'autorità locale


Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)
Numero : 5
Data : 22/05/2008


A seguito della abrogazione dell'art. 115, co. 2 del codice civile, disposto dall'art. 110 del D.P.R 396/2000, sono sorti contrasti interpretativi circa il permanere dell'obbligo della effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino, quando tale matrimonio viene celebrato all'estero dalle autorità locali.


-----inizio documento-----

....

In caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano, innanzi alle autorità di tale paese, deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Tale posizione interpretativa è corroborata sia dalla espressa abrogazione dell'art 115 co. 2 del codice civile, sia dalla previsione dell'art. 28 della L. 218/95 che sottopone le formalità matrimoniali alla "legge del paese" dove il matrimonio viene celebrato.
Le pubblicazioni continuano ovviamente ad essere richieste nel caso di matrimonio celebrato innanzi alle autorità consolari italiane, in quanto detta autorità celebra il rito ai sensi della normativa italiana.

-----fine documento-----

lunedì 30 giugno 2008

Prorogata a 10 anni la validità della Carta di Identità

La proroga si applica sia al documento cartaceo che a quello elettronico
Si applica ai documenti in corso di validità alla data del 26 giugno 2008
Definita l'apostille da apporre sui documenti già rilasciati
Istituito l'obbligo del Comune di informare il cittadino, con un anticipo tra i sei e i tre mesi, della scadenza della carta.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112. In particolare, l’art. 31 del predetto D.L. ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni.

Riporto il testo della circolare applicativa, indirizzata ai prefetti per la diffusione ai comuni.

-----inizio documento-----
Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 26/6/2008 prot.0007082

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
-AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
-ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi,116 56021 CASCINA (PI)
-AL GABINETTO DEL SIG MINISTRO SEDE
-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE

Circolare n. 8

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
In particolare, l’art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d’identità”, ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.
Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.
In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.
Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d’identità in formato cartaceo:
1.nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2.nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. “ .
In particolare, per quanto riguarda la CIE:
1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.
Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.
2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.
Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l’help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale
(Porzio)
-----fine documento-----

fonte: http://www.servizidemografici.interno.it/
(nel box Informazioni eApprofondimenti cliccare su Circolari Emesse)

sabato 21 giugno 2008

Formula per la correzione di atti dello Stato Civile (art. 98, c. 1, DPR 396)



Con nota n. F/347 (prot. 0005999) del 04/06/2008 il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ha proposto il testo dell'annotazione finalizzata alla correzione di errori materiali negli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 98, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396/2000).

Poiché da tale tipo di annotazione deve risultare, in modo indubbio, sia il dato da correggere sia il dato risultante dalla correzione, il testo da adottare è il seguente:



«Ai sensi dell'art. 98 c. 1 del D.P.R. n. 396/2000 l'atto soprascritto (o controscritto) viene corretto nel senso che dove è scritto: .... deve leggersi e intendersi: .... »


La nota in parola è un documento molto articolato di cui si consiglia la lettura.

martedì 22 gennaio 2008

Ammessi i tre quesiti referendari

Lo scorso 16 gennaio la Corte costituzionale ha ammesso i tre quesiti referendari sulla legge elettorale.Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi dei quesiti referendari:

Premio di maggioranza. Il primo quesito (scheda verde) e il secondo (scheda bianca) affrontano la questione del "premio di maggioranza" alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramentò. Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla "singola lista" o alla "coalizione di liste" che ottiene il maggior numero di voti.
Il 1 e il 2 quesito, valevoli rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato, si propongono l'abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Un secondo effetto del referendum è che abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento.
SbarramentoPer ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4% alla Camera e 8% al Senato. In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.

I quesiti dovranno essere approvati dalla maggioranza dei votanti ma il numero dei votanti dovrà superare la metà degli aventi diritto. Diversamente, l'esito dei referendum non avrà alcuna efficacia.

Servizi Demografici e Ministero dell'Interno

Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
Prot. n. 4852/Area 2^ - Data 24 dicembre 2007

OGGETTO: Servizi Demografici e Ministero dell'Interno.-

E' stato da più parti rappresentato a quest'Ufficio le difficoltà di gestione dei Servizi Demografici da parte dei rispettivi addetti, che hanno di recente segnalato il notevole disagio nell'assolvere le diverse incombenze cui sono costantemente chiamati in relazione alle crescenti competenze che la legge in materia di anagrafe e stato civile attribuisce agli Uffici Demografici dei Comuni.
Tale situazione presenterebbe secondo gli operatori del settore, degli ulteriori fattori di criticità connessi all'ampliamento dei compiti dei suddetti uffici con particolare riguardo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, che ha conferito agli uffici d'anagrafe delle specifiche competenze di rilevante importanza in tema di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari.
In relazione a quanto sopra, si segnala alla particolare e sensibile attenzione delle SS.LL. l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa, di cui si gradirà notizie, finalizzata all'adozione dei necessari interventi correttivi in merito agli aspetti problematici che eventualmente dovessero emergere nell'ambito delle rispettive sedi.

IL PREFETTO
( Sbordone )

martedì 15 gennaio 2008

Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza

Cittadinanza
10.11.2007

Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni
Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
Una Circolare n. 22 del 7 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.
Nei prossimi anni il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra loro, quello ereditato dal Paese d'origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine. Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisito per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia rilevato che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza. La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano non sarà considerata pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.). Per eventuali periodi interruttivi nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).